| (Disposizioni transitorie).
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge esercitano, con regolare autorizzazione a norma della
legge 6 gennaio 1931, n. 99, l'attività di raccolta e prima
lavorazione di piante officinali non essendo in possesso del
diploma di erborista previsto dalla stessa legge, o prima del
conseguimento del titolo professionale di fitopreparatore di
cui al comma 6 dell'articolo 11, possono continuare ad
esercitare le stesse attività a condizione che:
a) dimostrino, con idonea documentazione, di aver
provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del titolo di erborista o a un corso biennale di
formazione professionale, come previsto al comma 6
dell'articolo 11;
b) conseguano entro quattro anni i titoli
stessi.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 non sono sottoposti i
laureati di cui al comma 2 dell'articolo 11.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge esercitano il commercio all'ingrosso di piante
officinali, loro parti e derivati confezionati, in forza del
diploma di erborista conseguito ai sensi della legge 6 gennaio
1931, n. 99, o di uno dei diplomi di laurea di cui al comma 2
dell'articolo 11, hanno diritto all'iscrizione al registro
degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge
11 giugno 1971, n. 426, previa richiesta alla camera di
commercio, industria artigianato e agricoltura competente per
territorio. Tale richiesta deve essere presentata entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'attività di cui al comma 3 che venga iniziata per la prima
volta, è subordinata al conseguimento del diploma
universitario di erborista o del titolo di
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fitopreparatore. Da tale obbligo sono esclusi i laureati di
cui al comma 2 dell'articolo 11.
5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge esercitino da almeno sette anni in un laboratorio
erboristico in forza del possesso di diploma di erborista
conseguito ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, possono
continuare ad esercitare tale attività.
6. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge esercitino da meno di sette anni in un laboratorio
erboristico o non siano in possesso del diploma conforme al
disposto dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99,
possono continuare l'esercizio di tale attività a condizione
che:
a) dimostrino, con idonea documentazione, di aver
provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del titolo di erborista;
b) conseguano entro quattro anni il titolo
stesso.
7. Decorso il termine di cui alla lettera b) del
comma 6, l'esercizio dell'attività può continuare avvalendosi
della collaborazione di un responsabile di produzione che sia
in possesso di diploma di laurea conforme a quanto previsto
dal comma 2 dell'articolo 11 o di diploma universitario di
erborista conseguito ai sensi della legge 17 novembre 1990, n.
341.
8. Agli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e per le attività in
essi definite, non sono sottoposti i laureati di cui al comma
2 dell'articolo 11, purché abbiano superato l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione.
9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge siano titolari di attività commerciali di cui al comma 6
dell'articolo 3 e in possesso di diploma conforme al disposto
dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o di
diploma di laurea di cui al comma 2 dell'articolo 11,
esercitando da almeno sette anni, possono continuare ad
esercitare tale attività.
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10. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano titolari di attività commerciali di cui
al comma 6 dell'articolo 3, esercitino da meno di sette anni e
non siano in possesso di diploma conforme al disposto
dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, possono
continuare l'esercizio di tale attività a condizione che:
a) dimostrino, con idonea documentazione, di aver
provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del titolo di erborista;
b) conseguano entro quattro anni il titolo
stesso.
11. Decorso il termine di cui alla lettera b) del
comma 10 l'attività può essere svolta avvalendosi
dell'attività di un responsabile di produzione in possesso di
diploma di laurea conforme al comma 2 dell'articolo 11 o di
diploma universitario di erborista conseguito ai sensi della
legge 17 novembre 1990, n. 341.
12. Agli obblighi di cui al comma 10 non sono sottoposti i
laureati di cui al comma 2 dell'articolo 11, purché abbiano
superato l'esame di abilitazione all'esercizio delle
professioni.
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