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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4228
DDL0318-0014
Progetto di legge Camera n. 318 - testo presentato - (DDL12-318)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C318. TESTIPDL
...C318.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 18 Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC318 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Disposizioni transitorie).
    1.  Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
  legge esercitano, con regolare autorizzazione a norma della
  legge 6 gennaio 1931, n. 99, l'attività di raccolta e prima
  lavorazione di piante officinali non essendo in possesso del
  diploma di erborista previsto dalla stessa legge, o prima del
  conseguimento del titolo professionale di fitopreparatore di
  cui al comma 6 dell'articolo 11, possono continuare ad
  esercitare le stesse attività a condizione che:
        a)  dimostrino, con idonea documentazione, di aver
  provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
  di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
  conseguimento del titolo di erborista o a un corso biennale di
  formazione professionale, come previsto al comma 6
  dell'articolo 11;
        b)  conseguano entro quattro anni i titoli
  stessi.
    2.  Agli obblighi di cui al comma 1 non sono sottoposti i
  laureati di cui al comma 2 dell'articolo 11.
    3.  Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
  legge esercitano il commercio all'ingrosso di piante
  officinali, loro parti e derivati confezionati, in forza del
  diploma di erborista conseguito ai sensi della legge 6 gennaio
  1931, n. 99, o di uno dei diplomi di laurea di cui al comma 2
  dell'articolo 11, hanno diritto all'iscrizione al registro
  degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge
  11 giugno 1971, n. 426, previa richiesta alla camera di
  commercio, industria artigianato e agricoltura competente per
  territorio.  Tale richiesta deve essere presentata entro sei
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  l'attività di cui al comma 3 che venga iniziata per la prima
  volta, è subordinata al conseguimento del diploma
  universitario di erborista o del titolo di
 
                              Pag. 19
 
  fitopreparatore.  Da tale obbligo sono esclusi i laureati di
  cui al comma 2 dell'articolo 11.
    5.  Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
  legge esercitino da almeno sette anni in un laboratorio
  erboristico in forza del possesso di diploma di erborista
  conseguito ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, possono
  continuare ad esercitare tale attività.
    6.  Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
  legge esercitino da meno di sette anni in un laboratorio
  erboristico o non siano in possesso del diploma conforme al
  disposto dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99,
  possono continuare l'esercizio di tale attività a condizione
  che:
        a)  dimostrino, con idonea documentazione, di aver
  provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
  di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
  conseguimento del titolo di erborista;
        b)  conseguano entro quattro anni il titolo
  stesso.
    7.  Decorso il termine di cui alla lettera  b)  del
  comma 6, l'esercizio dell'attività può continuare avvalendosi
  della collaborazione di un responsabile di produzione che sia
  in possesso di diploma di laurea conforme a quanto previsto
  dal comma 2 dell'articolo 11 o di diploma universitario di
  erborista conseguito ai sensi della legge 17 novembre 1990, n.
  341.
    8.  Agli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e per le attività in
  essi definite, non sono sottoposti i laureati di cui al comma
  2 dell'articolo 11, purché abbiano superato l'esame di
  abilitazione all'esercizio della professione.
    9.  Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
  legge siano titolari di attività commerciali di cui al comma 6
  dell'articolo 3 e in possesso di diploma conforme al disposto
  dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o di
  diploma di laurea di cui al comma 2 dell'articolo 11,
  esercitando da almeno sette anni, possono continuare ad
  esercitare tale attività.
 
                              Pag. 20
 
    10.  Coloro che alla data di entrata in vigore della
  presente legge siano titolari di attività commerciali di cui
  al comma 6 dell'articolo 3, esercitino da meno di sette anni e
  non siano in possesso di diploma conforme al disposto
  dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, possono
  continuare l'esercizio di tale attività a condizione che:
        a)  dimostrino, con idonea documentazione, di aver
  provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
  di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
  conseguimento del titolo di erborista;
        b)  conseguano entro quattro anni il titolo
  stesso.
    11.  Decorso il termine di cui alla lettera  b)  del
  comma 10 l'attività può essere svolta avvalendosi
  dell'attività di un responsabile di produzione in possesso di
  diploma di laurea conforme al comma 2 dell'articolo 11 o di
  diploma universitario di erborista conseguito ai sensi della
  legge 17 novembre 1990, n. 341.
    12.  Agli obblighi di cui al comma 10 non sono sottoposti i
  laureati di cui al comma 2 dell'articolo 11, purché abbiano
  superato l'esame di abilitazione all'esercizio delle
  professioni.
 
DATA=940421 FASCID=DDL12-318 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0318 TOTPAG=0030 TOTDOC=0025 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=001 PAGFIN=0020 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=031800 00 FASCIDC=12DDL0318 SORTNAV=0031800 000 00000 ZZDDLC318 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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