| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di differimento di termini previsti da
disposizioni legislative in tema di avanzamento degli
ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle
modalità di corresponsione degli emolumenti arretrati al
personale di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
216;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 marzo 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze e di grazia e giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
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