| (Organi di controllo).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari
e forestali, dell'industria del commercio e dell'artigianato,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
Pag. 22
sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale
provvede alla integrazione della Commissione unica del farmaco
(CUN).
2. La CUN opera per i problemi riguardanti il comparto
erboristico, così come definito all'articolo 1, avvalendosi di
un funzionario del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali e di tre docenti universitari titolari
degli insegnamenti di biologia vegetale, botanica farmaceutica
e farmacognosia.
3. La CUN acquisisce, per i problemi di cui al comma 2, il
parere di due membri aggiunti nominati come rappresentanti
delle associazioni professionali di categoria.
| |