| (Tabella merceologica erboristica).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, approva una
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tabella per i titolari delle erboristerie, così come definite
al comma 6 dell'articolo 3.
2. La tabella di cui al comma 1 deve comprendere,
opportunamente denominate, le tipologie merceologiche che
afferiscono per consuetudine al comparto commerciale
dell'erboristeria, individuate nella tabella B allegata alla
presente legge.
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