| (Sviluppo della coltivazione
di piante officinali).
1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione
della produzione nazionale di piante officinali, spetta alle
regioni e alle province autonome:
a) promuovere la costituzione, anche nell'ambito o
con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca
pubblici, di centri di assistenza e di documentazione sulle
coltivazioni (anche mediante tecniche colturali basate su
metodi esenti dall'utilizzo di prodotti chimici) e sulla
lavorazione delle piante officinali, in grado di fornire
prestazioni e notizie relative all'acclimatamento alla
produzione di semi e altro materiale riproduttivo, alla
sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle
piante officinali;
b) promuovere la coltivazione delle piante
officinali, in particolare con il recupero delle terre
incolte, mediante contributi di investimento e di esercizio a
cooperative, consorzi o privati che presentino dei piani di
riconversione colturale o che dimostrino di praticare i metodi
colturali propri di una agricoltura esente dall'utilizzo di
prodotti chimici;
c) promuovere la realizzazione di centri
cooperativi e consortili per la trasformazione preliminare e
per la conservazione delle piante officinali, loro parti e
derivati;
d) promuovere corsi di formazione e aggiornamento
professionale per i coltivatori di piante officinali,
comprendenti anche l'insegnamento delle tecniche colturali
proprie di un'agricoltura esente dall'uso di prodotti
chimici.
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