| (Sanzioni).
1. Chiunque senza i titoli prescritti raccoglie, lavora o
commercia all'ingrosso o vende al dettaglio le piante comprese
nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2 e alla tabella C
allegata alla presente legge è punito con l'arresto da un mese
a due anni e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Chiunque, senza titolo, detiene per vendere, vende o
pone comunque in commercio prodotti nei quali i dosaggi dei
princìpi attivi riguardanti le piante officinali di cui alla
tabella C allegata alla presente legge superino quelli
previsti dallo specifico decreto ministeriale, è punito con
l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire
300.000 a lire 3.000.000.
3. Chiunque, autorizzato alla raccolta, lavorazione e al
commercio all'ingrosso delle piante comprese nell'elenco di
cui al comma 1 dell'articolo 2 e alla tabella C allegata alla
presente legge, non tiene regolarmente i prescritti registri
di carico e scarico, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire
2.000.000.
4. Chiunque, senza essere in possesso dei titoli di cui
alla presente legge, coltiva, trasforma o fa commercio di
piante e parti di piante officinali è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a
lire 3.000.000.
5. Chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in
commercio prodotti definiti nell'articolo 2 in violazione
dell'articolo 6 della presente legge è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento
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di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.
6. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 3, 4
e 5 sono irrogate dal sindaco.
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