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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4238
DDL0318-0024
Progetto di legge Camera n. 318 - testo presentato - (DDL12-318)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C318. TESTIPDL
...C318.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC318 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Sanzioni).
    1.  Chiunque senza i titoli prescritti raccoglie, lavora o
  commercia all'ingrosso o vende al dettaglio le piante comprese
  nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2 e alla tabella C
  allegata alla presente legge è punito con l'arresto da un mese
  a due anni e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000,
  salvo che il fatto costituisca più grave reato.
    2.  Chiunque, senza titolo, detiene per vendere, vende o
  pone comunque in commercio prodotti nei quali i dosaggi dei
  princìpi attivi riguardanti le piante officinali di cui alla
  tabella C allegata alla presente legge superino quelli
  previsti dallo specifico decreto ministeriale, è punito con
  l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire
  300.000 a lire 3.000.000.
    3.  Chiunque, autorizzato alla raccolta, lavorazione e al
  commercio all'ingrosso delle piante comprese nell'elenco di
  cui al comma 1 dell'articolo 2 e alla tabella C allegata alla
  presente legge, non tiene regolarmente i prescritti registri
  di carico e scarico, è soggetto alla sanzione amministrativa
  del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire
  2.000.000.
    4.  Chiunque, senza essere in possesso dei titoli di cui
  alla presente legge, coltiva, trasforma o fa commercio di
  piante e parti di piante officinali è punito con la sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a
  lire 3.000.000.
    5.  Chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in
  commercio prodotti definiti nell'articolo 2 in violazione
  dell'articolo 6 della presente legge è punito con la sanzione
  amministrativa del pagamento
 
                              Pag. 26
 
  di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.
    6.  Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 3, 4
  e 5 sono irrogate dal sindaco.
 
DATA=940421 FASCID=DDL12-318 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0318 TOTPAG=0030 TOTDOC=0025 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=007 PAGFIN=0026 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=031800 00 FASCIDC=12DDL0318 SORTNAV=0031800 000 00000 ZZDDLC318 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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