| 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente
prorogate fino al 31 dicembre 1994.
2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma
dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento
operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3,
comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.
3. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei
sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7
gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 marzo 1992, n. 216, ai fini dell'applicazione
Pag. 19
del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10
maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie
contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata normativa ed
in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono prorogate sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati
idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio
permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti sergenti
sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che ciò
costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel
rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge
di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai
valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due
successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del
servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da
attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con
decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
| |