| 1. Sono inseriti nell'anagrafe delle imprese del Meridione
d'Italia:
a) gli imprenditori individuali residenti da almeno
dieci anni nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, e che abbiano la sede dell'impresa da almeno
cinque anni nei territori suddetti, o vi svolgano la loro
attività da non meno di due anni;
b) le società semplici che abbiano la sede nei
territori di cui alla lettera a) da almeno due anni o vi
svolgano la loro attività da non meno di un anno;
c) le società in nome collettivo che abbiano la
sede principale nei territori di cui alla lettera a) da
almeno cinque anni, il cui amministratore sia residente negli
stessi da almeno cinque anni e i cui soci che conferiscono il
51 per cento del capitale sociale siano residenti, sempre nei
suddetti territori, da almeno tre anni; per tale tipo di
società il 51 per cento è considerato la quota minima di utili
spettante ai soci che risiedono nei territori meridionali da
almeno tre anni;
d) le società in accomandita semplice aventi la
sede principale nei territori di cui
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alla lettera a), il cui socio accomandatario vi risieda
da almeno cinque anni e i cui amministratori vi risiedano da
almeno tre anni;
e) le società di capitali che abbiano nei territori
meridionali la sede principale e due sedi secondarie da almeno
cinque anni, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno
il 51 per cento da residenti da almeno cinque anni e il cui
amministratore sia residente da almeno sei anni;
f) le società in accomandita per azioni che abbiano
la sede principale nei territori di cui alla lettera a)
da almeno tre anni e il cui socio accomandatario risieda
negli stessi da altrettanti anni;
g) le cooperative che abbiano sede nei territori di
cui alla lettera a) da almeno tre anni o vi abbiano
iniziato l'attività non meno di un anno prima, il cui
amministratore sia residente da almeno cinque anni, e che
abbiano i soci conferenti il 51 per cento del capitale sociale
residenti da almeno tre anni.
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