| 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
lettera b), e dall'articolo 4, comma 2, lettera
c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, negli
anni 1993 e 1994 le amministrazioni interessate sono
autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto
non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti,
rispettivamente, per gli anni 1994 e 1995 ai sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato
decreto-legge n. 5 del 1992.
2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va
computato il compenso per il lavoro straordinario, anche
obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità
esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione
delle singole amministrazioni.
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