| 1. L'iscrizione nel registro dell'anagrafe delle imprese
del Meridione d'Italia è obbligatoria per le società di
capitali e per le cooperative che si trovino nelle condizioni
di cui all'articolo 2. Nel caso di iscrizione obbligatoria, se
essa non sia stata richiesta, l'ufficio di cui all'articolo 9
invita con lettera raccomandata l'imprenditore a richiederla
entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
giudice la dispone con decreto.
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