| Onorevoli Colleghi! -- La situazione di blocco degli sgravi
contributivi verificatasi per le aziende stagionali, a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 22 gennaio
1987, che ne ha modificato il criterio di applicazione, esige
urgenti interventi legislativi.
Infatti, con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n
1089, il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 589, e la legge 2
maggio 1976, n. 183, le aziende operanti nei territori del
Mezzogiorno erano state ammesse a beneficiare sulle
retribuzioni corrisposte:
a) dello sgravio contributivo dell'8,50 per cento
(definito "generale") per i dipendenti in servizio alla data
del 30 settembre 1968;
b) di un ulteriore sgravio del 10 per cento
(definito "aggiuntivo") per i dipendenti assunti dopo il 30
settembre 1968 ed ancora in servizio;
c) di un ulteriore sgravio del 10 per cento
(definito "supplementare") per i dipendenti assunti dopo il 31
dicembre 1970 ed in eccedenza rispetto al numero di quelli in
servizio alla stessa data;
d) dello sgravio totale fino al 31 dicembre 1986
dei contributi per i dipendenti assunti fra il 1^ luglio 1976
e il 31 dicembre 1980 ad effettivo incremento delle unità
occupate.
Di tali sgravi hanno beneficiato anche le aziende
conserviere, operanti per la maggior parte nei territori del
Mezzogiorno, sino a quando la Corte costituzionale, con
sentenza del 22 gennaio 1987, n. 12, non ha dichiarato la
illegittimità
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costituzionale delle predette leggi "nella parte in cui
consentono la applicabilità degli sgravi contributivi ivi
previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale,
nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente
aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati
nel ciclo precedente".
Come è noto, l'attività produttiva vera e propria delle
aziende conserviere si svolge nei periodi di luglio, agosto e
settembre e non coincide quindi con le date prefissate e prese
a base delle predette leggi per applicare gli sgravi
contributivi.
Si verifica perciò che nei periodi di minore attività, e
cioè dall'ottobre al giugno, le aziende conserviere abbiano
pochi dipendenti, mentre incrementano la mano d'opera in
luglio, agosto e settembre.
A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale
l'INPS ha pertanto invitato, con apposita circolare, le
aziende conserviere a far riferimento, nell'operare gli
sgravi, al numero dei dipendenti esistente nei periodi
stagionali e quindi, per il 1968, anziché al 30 settembre
1968, al numero dei dipendenti esistenti nei mesi di luglio,
agosto e settembre 1968; così pure, per gli ulteriori sgravi,
a far riferimento ai mesi di luglio, agosto e settembre 1970 e
per lo sgravio totale ai mesi di luglio, agosto e settembre
1975, eccetera.
Come si evince da quanto innanzi, in realtà le aziende
conserviere, dovendo applicare i criteri indicati dalla
sentenza della Corte costituzionale, vengono così a perdere
automaticamente ogni beneficio relativamente agli sgravi,
essendovi infatti, nei nuovi periodi di riferimento, una
presenza massiccia di mano d'opera e di conseguenza non
sussistendo più alcun incremento di mano d'opera o comunque
risultando questo del tutto insignificante.
Ad evitare pertanto che il settore delle aziende
conserviere - che è quello trainante nella economia delle
province di Napoli, Caserta e Salerno e dell'intero
Mezzogiorno - possa subire una impennata del costo della mano
d'opera, e ritardare quel processo di ripresa che da qualche
anno si sta verificando nell'intero comparto, è necessaria,
urgente e indispensabile una apposita legge che conceda uno
sgravio del 20 per cento dei contributi dovuti sulle
retribuzioni dei lavoratori assunti a tempo determinato per la
lavorazione dei prodotti freschi.
Sull'argomento anche le associazioni degli industriali
delle province di Napoli e Salerno e la associazione di
settore, l'ANICAV, hanno assunto posizione del tutto
analoga.
Approvare la presente proposta di legge, che oltretutto
riproduce quella presentata sia nella X che nella XI
legislatura e consta di un solo articolo dal chiarissimo
significato, rappresenterà un atto di giustizia sociale inteso
a salvaguardare un settore delicatissimo come quello
agro-alimentare, che assume nel Sud un ruolo strategico sia
per l'economia nazionale, contribuendo a diminuire il
disavanzo della bilancia alimentare, sia in relazione alla
necessità di difendere ed espandere la componente
agro-alimentare industriale alla quale l'apparato produttivo
del Mezzogiorno non può assolutamente rinunziare, ma che,
anzi, deve essere ulteriormente incrementata attraverso
interventi dello Stato finalizzati a creare un sistema
integrato di interventi che, dal primario al secondario, al
terziario, con l'immagazzinamento, la commercializzazione e la
esportazione, alla innovazione di processo e di prodotto nel
"quaternario", rilancino le potenzialità agricole del
Mezzogiorno.
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