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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4264
DDL0321-0002
Progetto di legge Camera n. 321 - testo presentato - (DDL12-321)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C321. TESTIPDL
...C321.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC321 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La situazione di blocco degli sgravi
  contributivi verificatasi per le aziende stagionali, a seguito
  della sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 22 gennaio
  1987, che ne ha modificato il criterio di applicazione, esige
  urgenti interventi legislativi.
    Infatti, con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n
  1089, il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 589, e la legge 2
  maggio 1976, n. 183, le aziende operanti nei territori del
  Mezzogiorno erano state ammesse a beneficiare sulle
  retribuzioni corrisposte:
        a)  dello sgravio contributivo dell'8,50 per cento
  (definito "generale") per i dipendenti in servizio alla data
  del 30 settembre 1968;
      b)  di un ulteriore sgravio del 10 per cento
  (definito "aggiuntivo") per i dipendenti assunti dopo il 30
  settembre 1968 ed ancora in servizio;
      c)  di un ulteriore sgravio del 10 per cento
  (definito "supplementare") per i dipendenti assunti dopo il 31
  dicembre 1970 ed in eccedenza rispetto al numero di quelli in
  servizio alla stessa data;
      d)  dello sgravio totale fino al 31 dicembre 1986
  dei contributi per i dipendenti assunti fra il 1^ luglio 1976
  e il 31 dicembre 1980 ad effettivo incremento delle unità
  occupate.
    Di tali sgravi hanno beneficiato anche le aziende
  conserviere, operanti per la maggior parte nei territori del
  Mezzogiorno, sino a quando la Corte costituzionale, con
  sentenza del 22 gennaio 1987, n. 12, non ha dichiarato la
  illegittimità
 
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  costituzionale delle predette leggi "nella parte in cui
  consentono la applicabilità degli sgravi contributivi ivi
  previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale,
  nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente
  aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati
  nel ciclo precedente".
    Come è noto, l'attività produttiva vera e propria delle
  aziende conserviere si svolge nei periodi di luglio, agosto e
  settembre e non coincide quindi con le date prefissate e prese
  a base delle predette leggi per applicare gli sgravi
  contributivi.
    Si verifica perciò che nei periodi di minore attività, e
  cioè dall'ottobre al giugno, le aziende conserviere abbiano
  pochi dipendenti, mentre incrementano la mano d'opera in
  luglio, agosto e settembre.
    A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale
  l'INPS ha pertanto invitato, con apposita circolare, le
  aziende conserviere a far riferimento, nell'operare gli
  sgravi, al numero dei dipendenti esistente nei periodi
  stagionali e quindi, per il 1968, anziché al 30 settembre
  1968, al numero dei dipendenti esistenti nei mesi di luglio,
  agosto e settembre 1968; così pure, per gli ulteriori sgravi,
  a far riferimento ai mesi di luglio, agosto e settembre 1970 e
  per lo sgravio totale ai mesi di luglio, agosto e settembre
  1975, eccetera.
    Come si evince da quanto innanzi, in realtà le aziende
  conserviere, dovendo applicare i criteri indicati dalla
  sentenza della Corte costituzionale, vengono così a perdere
  automaticamente ogni beneficio relativamente agli sgravi,
  essendovi infatti, nei nuovi periodi di riferimento, una
  presenza massiccia di mano d'opera e di conseguenza non
  sussistendo più alcun incremento di mano d'opera o comunque
  risultando questo del tutto insignificante.
    Ad evitare pertanto che il settore delle aziende
  conserviere - che è quello trainante nella economia delle
  province di Napoli, Caserta e Salerno e dell'intero
  Mezzogiorno - possa subire una impennata del costo della mano
  d'opera, e ritardare quel processo di ripresa che da qualche
  anno si sta verificando nell'intero comparto, è necessaria,
  urgente e indispensabile una apposita legge che conceda uno
  sgravio del 20 per cento dei contributi dovuti sulle
  retribuzioni dei lavoratori assunti a tempo determinato per la
  lavorazione dei prodotti freschi.
    Sull'argomento anche le associazioni degli industriali
  delle province di Napoli e Salerno e la associazione di
  settore, l'ANICAV, hanno assunto posizione del tutto
  analoga.
    Approvare la presente proposta di legge, che oltretutto
  riproduce quella presentata sia nella X che nella XI
  legislatura e consta di un solo articolo dal chiarissimo
  significato, rappresenterà un atto di giustizia sociale inteso
  a salvaguardare un settore delicatissimo come quello
  agro-alimentare, che assume nel Sud un ruolo strategico sia
  per l'economia nazionale, contribuendo a diminuire il
  disavanzo della bilancia alimentare, sia in relazione alla
  necessità di difendere ed espandere la componente
  agro-alimentare industriale alla quale l'apparato produttivo
  del Mezzogiorno non può assolutamente rinunziare, ma che,
  anzi, deve essere ulteriormente incrementata attraverso
  interventi dello Stato finalizzati a creare un sistema
  integrato di interventi che, dal primario al secondario, al
  terziario, con l'immagazzinamento, la commercializzazione e la
  esportazione, alla innovazione di processo e di prodotto nel
  "quaternario", rilancino le potenzialità agricole del
  Mezzogiorno.
 
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