| 1. A decorrere dalla campagna stagionale 1994, è concesso a
favore delle aziende a carattere stagionale situate nei
territori indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, uno sgravio
sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), per i dipendenti
assunti a tempo determinato.
2. Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 20
per cento dell'ammontare dei contributi dovuti all'INPS per le
retribuzioni assoggettate al Fondo di previdenza per i
lavoratori dipendenti, comprese le ore di lavoro
straordinario.
| |