Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4267
DDL0322-0002
Progetto di legge Camera n. 322 - testo presentato - (DDL12-322)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C322. TESTIPDL
...C322.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC322 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La crisi economica colpisce più
  duramente le regioni del sud ed aumenta il divario negli
  andamenti settoriali e regionali.  La caduta della produzione e
  la perdita di posti di lavoro sono particolarmente accentuate
  nelle regioni del Mezzogiorno.  Il prodotto per abitante del
  Mezzogiorno è inferiore del 43 per cento a quello del
  centro-nord; il tasso di inoccupazione medio del Paese è del
  16,1 per cento; nel sud è del 30,9 per cento (comprende: il
  19,9 per cento di disoccupati; lo 0,9 per cento di lavoratori
  in cassa integrazione guadagni; il 5 per cento di persone
  disposte a lavorare; il 5,1 per cento di riserva potenziale di
  lavoro, gli "scoraggiati", soprattutto donne).
    Il divario Mezzogiorno-centro-nord nei consumi delle
  famiglie, secondo la Banca d'Italia, è del 31 per cento.  La
  dotazione
  media di infrastrutture del sud del Paese è il 50-60 per
  cento di quella del centronord; alcuni settori critici, come
  quello dell'approvvigionamento idrico, sono solo il 40 per
  cento delle dotazioni del centronord.  Le aziende
  municipalizzate (trasporti, acquedotti, luce, gas, latte)
  realizzano il 91,4 per cento degli investimenti nel
  centro-nord e l'8,6 per cento nel Mezzogiorno.
    Gli investimenti per abitante nel sud, vent'anni fa, erano
  pari all'86,7 per cento di quelli del centro-nord; ora sono
  del 66,2 per cento.  Negli ultimi 13 anni gli investimenti
  delle partecipazioni statali nell'industria meridionale sono
  diminuiti del 22 per cento.
    In questo quadro desolante, dove alla miseria materiale si
  è sostituito lo "sfasciume" fisico e geologico che denunciava
 
                               Pag. 2
 
  Giustino Fortunato, i meridionali devono fare i conti con
  l'accusa sempre più insistente di "parassitismo".  Il
  Mezzogiorno, secondo critici di vario orientamento (in numero
  sempre crescente) spende molto, produce poco, non paga le
  tasse.  E in quarant'anni di intervento straordinario avrebbe
  assorbito una quantità esorbitante di ricchezza nazionale,
  prodotta nel resto del Paese.
    L'intervento nel Mezzogiorno, contrariarmente a quanto
  sostenuto dai critici, non ha messo in crisi l'economia del
  Paese: dal '50 ad oggi, le risorse trasferite non hanno mai
  superato, in media, lo 0,7 per cento del PIL; una quota
  francamente modesta.  Pessima invece la qualità della spesa e
  gravissime le inefficienze nella gestione dei fondi e nei
  meccanismi tecnico-amministrativi.
    Il disegno delineato dalla legislazione straordinaria non
  ha conseguito i risultati auspicati, anche per l'incapacità
  degli enti dell'intervento straordinario a trovare elementi di
  raccordo e di dialogo con le amministrazioni dello Stato e con
  gli altri enti interessati nella fase di programmazione,
  decisionale e di monitoraggio degli interventi.
    Come sottolinea opportunamente la Corte dei conti nella
  relazione 1992 sul Rendiconto generale dello Stato, "gli
  investimenti assunti con l'intervento straordinario hanno
  sovente denotato un carattere sostitutivo e non realmente
  aggiuntivo rispetto agli obiettivi e alle risorse proprie
  delle gestioni ordinarie".  Tardiva, e insufficiente, è stata
  la costituzione e l'attivazione delle procedure e degli organi
  previsti dalla legge 1^ marzo 1986, n. 64.  I piani annuali di
  attuazione dei programmi triennali sono stati avviati con
  grave ritardo.  E le procedure di programmazione e di
  coordinamento, che coinvolgevano direttamente le regioni e gli
  enti locali, hanno evidenziato ritardi e insufficienze.  Del
  tutto insoddisfacente è stata la messa a punto di documenti
  finanziari e di bilancio in relazione all'allocazione annuale
  delle risorse, e la stessa attività di vigilanza "a valle"
  sull'operato degli organismi statali competenti e sui tempi di
  realizzazione degli interventi contenuti nei documenti
  programmatici, nei piani di settore e nelle leggi pluriennali
  è stata del tutto carente. Né il CIPE né il Ministero per gli
  interventi straordinari nel Mezzogiorno, di fronte alle
  inadempienze e ai ritardi delle amministrazioni pubbliche
  interessate, hanno adottato misure integrative o
  sostitutive.
    Anche il principio della cosiddetta "riserva" (che
  vincolava il 40 per cento delle risorse stanziate per spese di
  investimento) non ha trovato concreta applicazione, sia per le
  interpretazioni restrittive seguite in sede operativa (che ne
  hanno di fatto limitato la dimensione quantitativa) sia per
  l'assenza di programmazione e di coordinamento tra i diversi
  soggetti responsabili dell'intervento.
    In definitiva, l'ex Cassa per il Mezzogiorno ha assorbito
  un volume consistente di risorse, senza peraltro conseguire
  apprezzabili risultati, sia sotto il profilo
  dell'emancipazione economica dei territori sia dal punto di
  vista del miglioramento delle condizioni di vita delle
  popolazioni.
    Negli altri "mezzogiorni d'Europa" si è fatto di più e
  meglio.  Tra il 1985 e il 1990 il prodotto per abitante in
  Portogallo, Irlanda e Spagna è stato superiore alla media CEE,
  mentre nelle regioni meridionali italiane è stato
  sensibilmente inferiore.  Così come inferiore è stato, rispetto
  a questi Paesi, il tasso di investimenti, di provenienza
  pubblica e privata.
    Con l'approvazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488, e,
  successivamente, con l'emanazione del decreto legislativo 3
  aprile 1993, n. 96 (che ha consentito di evitare la
  consultazione referendaria) si è chiuso definitivamente
  l'intervento straordinario in favore delle regioni del
  Mezzogiorno.
    In particolare la citata legge n. 488 del 1992 ha disposto,
  a decorrere dal 1^ maggio 1993, la soppressione del
  Dipartimento e dell'Agenzia per il Mezzogiorno, organi
  preposti all'intervento straordinario.  L'insieme delle
  competenze e delle funzioni prima svolte da organismi  ad
  hoc  spetta ora alle amministrazioni ordinarie dello Stato,
  a seguito dell'adozione di uno o più decreti legislativi
  delegati.
 
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    L'azione delle amministrazioni non sarà indirizzata
  specificatamente allo sviluppo del Mezzogiorno, ma a tutte le
  aree depresse dell'intero territorio nazionale (senza
  distinzione tra aree "a ritardo di sviluppo" e zone "di
  declino industriale") coerentemente con la politica regionale,
  strutturale e di coesione economica promossa dalla Comunità
  europea.
    Cessate le leggi eccezionali per il Mezzogiorno, molte cose
  restano ancora da fare.
    L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993
  prevede la creazione di un "osservatorio delle politiche
  regionali" istituito presso il Ministero del bilancio e della
  programmazione economica, con il compito di verificare
  l'andamento e l'efficacia delle politiche in favore delle aree
  depresse.  E' disposta inoltre un'attività di costante
  monitoraggio sull'erogazione degli incentivi e delle
  agevolazioni, sulla realizzazione degli interventi
  infrastrutturali e di formazione e sull'evoluzione della
  qualità dei servizi pubblici nelle aree depresse, nel rispetto
  delle normative comunitarie ed internazionali in merito allo
  standard  degli interventi realizzati.
    Il passaggio dal regime di intervento straordinario a
  quello ordinario delineato dalla citata legge n. 488 del 1992
  e dal decreto legislativo n. 96 del 1993, solleva complesse
  problematiche di natura finanziaria, amministrativa e
  gestionale, anche in considerazione della necessità di
  trasferire agli enti competenti le opere avviate dalla ex
  Cassa per il Mezzogiorno, molte delle quali ancora non
  completate.
    Per questo, per la necessità di "fare chiarezza" e di
  procedere ad una rapida ed efficace gestione transitoria delle
  risorse sorge il problema di ricostruire in modo sintetico e
  conclusivo l'operato e i risultati delle leggi eccezionali per
  il Mezzogiorno, anche allo scopo di evitare errori ed
  inadempienze del passato.
    La presente proposta di legge chiede la costituzione di una
  Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo
  82 della Costituzione, per la verifica dei risultati degli
  interventi disposti dalla leg-
  ge n. 64 del 1986, nonché dell'ammontare, della destinazione
  e dell'impiego dei finanziamenti erogati dallo Stato e dalla
  Comunità europea a favore del Mezzogiorno.  La Commissione,
  composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati
  dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
  deputati in modo da rispettare il criterio della
  proporzionalità tra i gruppi parlamentari, è incaricata di
  ricostruire, a partire dal 1986:
      la conformità dei risultati alle risorse impiegate;
      l'ammontare complessivo dei finanziamenti destinati dalla
  Comunità europea alle aree del Mezzogiorno per qualsiasi tipo
  di intervento ed a qualsiasi titolo, a far data dal 1986;
      l'operato degli organi dello Stato, delle regioni, dei
  comuni, degli enti, degli organismi a partecipazione pubblica
  e dei privati incaricati di gestire le risorse stanziate dalle
  leggi eccezionali e di rispettare le finalità enunciate dalla
  legge n. 64 e dalle altre disposizioni legislative in
  materia;
      lo stato di attuazione dei piani e dei programmi previsti
  dall'intervento straordinario;
      i criteri seguiti per la concessione, la ripartizione e
  l'utilizzazione delle somme erogate dallo Stato e dalla
  Comunità europea a qualsiasi titolo a favore delle aree del
  Mezzogiorno;
      l'ammontare delle risorse finanziarie effettivamente
  erogate e di quelle concretamente impiegate rispetto a quelle
  programmate;
      la destinazione e l'impiego dei fondi inutilizzati nel
  Mezzogiorno e le cause che ne hanno determinato l'impiego per
  altre finalità o la distrazione a favore di altre aree del
  Paese;
      la valutazione qualitativa e quantitativa degli
  interventi e delle opere di risanamento, ricostruzione e
  sviluppo previsti dalla legge n. 64 e dei relativi effetti
 
                               Pag. 4
 
  sull'assetto del territorio, sulla salvaguardia dell'ambiente,
  sulla situazione urbanistica, sullo sviluppo socio-economico,
  sull'accrescimento dei livelli di produttività economica, sul
  riequilibrio territoriale interno,
  sulla valorizzazione delle risorse locali, sul benessere
  delle popolazioni; anche tenendo conto del contributo dei
  singoli interventi al superamento del divario tra il nord e il
  sud del Paese.
 
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