| 1. La Commissione è composta da quindici senatori e
quindici deputati nominati dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo
da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi
parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascuna componente politica costituita in
gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento.
2. I Presidenti delle due Camere procedono, d'intesa, alla
nomina del Presidente della Commissione, da scegliere, al di
fuori dei componenti della medesima Commissione, tra i membri
dei due rami del Parlamento, e alla convocazione della stessa,
perché proceda alla elezione di due vicepresidenti e di due
segretari.
| |