| 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, deve
intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti,
riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo
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della guardia di finanza, anche per quanto attiene le
competenze arretrate e le modalità di pagamento di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto stesso.
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