| 1. La Commissione, nell'espletamento dei compiti e delle
funzioni di cui alla presente legge, procede alle indagini ed
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera della polizia
giudiziaria e può acquisire atti, documenti ed informazioni,
relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative o
giudiziarie.
3. La Commissione può avvalersi, inoltre, delle
collaborazioni che ritenga necessarie.
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4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la
Commissione medesima disponga diversamente.
5. L'attività ed il funzionamento della Commissione, per
quanto non diversamente disposto dalla presente legge, sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente
può proporre la modifica del regolamento.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
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