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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4274
DDL0323-0002
Progetto di legge Camera n. 323 - testo presentato - (DDL12-323)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C323. TESTIPDL
...C323.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC323 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Viviamo un momento particolare: non
  manca occasione perché sindaci, amministratori comunali e
  provinciali siano messi sotto accusa, anche per minuzie, che
  spesso possono apparire atti trascurabili.
    Il timore di poter inavvertitamente anche soltanto sfiorare
  la violazione di una disposizione di legge, induce
  l'amministratore a desistere dall'operare, anche perché, torno
  a ribadire, chi offre volontariamente la sua opera in favore
  della collettività è oggi additato come un individuo da
  condannare  a priori,  perché, a giudizio comune, egli ha
  senza dubbio agito in mala fede.
    A ciò si aggiungano, inoltre, alcune incombenze, la cui
  omissione, molto spesso, non può essere imputabile al
  comportamento o a trascuratezza da parte degli amministratori
  pubblici.
    Infatti, nei casi di seguito esposti, la violazione di una
  disposizione di legge è quasi sempre dovuta a carenza di
  mezzi, di finanziamenti, a fenomeni imprevedibili e, quindi,
  non evitabili.
    Gli amministratori incorrono in reati contravvenzionali per
  la violazione di una serie di leggi che sono state dettate a
  tutela dell'ambiente, quali:
      il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
  1988, n. 203, in materia di tutela dell'atmosfera
  dall'inquinamento;
      la legge 10 maggio 1976, n. 319, che concerne la tutela
  dell'acqua dall'inquinamento;
 
                               Pag. 2
 
      il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
  1982, n. 915, in materia di smaltimento dei rifiuti.
    Per amore di chiarezza, si tiene a precisare che con tale
  proposta non si intende sottovalutare la protezione e la
  tutela dell'ambiente, bensì si vuole sollevare da
  responsabilità penali gli amministratori per quegli atti la
  cui inosservanza è, come sopra detto, determinata da carenze
  spesso da essi non imputabili.
    Pertanto, si propone che alcune omissioni commesse dagli
  amministratori pubblici siano depenalizzate.  Tuttavia, in tal
  caso non è esclusa la responsabilità patrimoniale degli
  amministratori in caso di accertata colpevolezza.
    Concludendo, riteniamo giusto che l'amministratore non
  venga penalizzato per eventi, la cui determinazione non può
  essere evitata, soprattutto per la mancanza di mezzi a sua
  disposizione.
 
DATA=940421 FASCID=DDL12-323 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0323 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=032300 00 FASCIDC=12DDL0323 SORTNAV=0032300 000 00000 ZZDDLC323 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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