| 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni, commesse da sindaci o da amministratori
provinciali o comunali nell'esercizio delle loro funzioni, di
cui:
a) agli articoli 21, primo, secondo e terzo comma,
22, 23, primo comma, e 23 bis della legge 10 maggio 1976,
n. 319;
b) agli articoli 24, 25, 26, 27, primo e secondo
comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915;
c) agli articoli 24 e 25, commi 1, 2, 5 e 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203.
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