| (Visuristi professionisti).
1. Agli effetti della presente legge è visurista chi
esercita esclusivamente e continuativamente una o più delle
seguenti attività:
a) rilevazione presso gli uffici del catasto dei
dati identificativi, delle variazioni e frazionamenti
catastali, delle partite catastali, relativi al patrimonio di
persone fisiche e giuridiche;
b) ispezione ai sensi dell'articolo 2673 del codice
civile dei registri, note e titoli, conservati presso gli
uffici delle conservatorie dei registri immobiliari;
c) rilevazione delle notizie e dei dati contenuti
in altri pubblici registri quali quelli conservati dalle
cancellerie commerciali e fallimentari dei tribunali, dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il
pubblico registro automobilistico, il registro delle
imbarcazioni da diporto e tutti i registri dei quali sia già o
sarà consentita la consultazione;
d) elaborazione dei dati raccolti secondo le
modalità di cui alle lettere a), b) e c), ed
accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare dei
soggetti ispezionati e dei pesi e vincoli su di esso gravanti
nonché di tutte le notizie rese pubbliche con la trascrizione,
iscrizione e annotazione sui registri immobiliari.
2. E' visurista professionista anche colui che svolge le
attività di cui al comma 1 quale lavoratore subordinato.
| |