| (Requisiti per l'iscrizione).
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3
occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati
membri della Comunità europea, ovvero straniero residente nel
territorio della Repubblica, a condizione che analogo
trattamento sia riservato nei paesi di origine ai cittadini
italiani, salvo il caso di apolidia;
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) avere il domicilio nel territorio della
Repubblica;
d) non avere riportato condanne per delitti contro
la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio e
per delitti societari, fallimentari, valutari e tributari per
i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel minimo ad un anno e nel massimo a tre anni,
nonché per altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
due anni e nel massimo a cinque anni, o per omesso versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori,
ovvero condanna comportante l'applicazione della pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o
di durata superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che
sia intervenuta riabilitazione;
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f) essere fornito di diploma di scuola media
superiore o di laurea;
g) avere superato apposita prova di idoneità
consistente in esame scritto e in un colloquio.
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