| (Commissioni per l'albo dei
visuristi professionisti).
1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di ogni capoluogo di regione sono istituite le
commissioni regionali per l'albo dei visuristi
professionisti.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte dai
seguenti membri:
a) un funzionario della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o un suo delegato, che la
presiede;
b) tre rappresentanti degli iscritti all'albo dei
visuristi professionisti designati dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative;
c) un rappresentante degli istituti di credito
designato dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
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3. Tra i componenti di cui alla lettera b) del comma
2 viene scelto il vicepresidente che esercita i poteri a lui
delegati dal presidente.
4. I componenti di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 2 durano in carica tre anni.
5. I componenti di cui alla lettera b) del comma 2
decadono dalla carica se siano stati cancellati dall'albo o se
nei loro confronti sia stato aperto un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 14.
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