| (Iscrizione).
1. Le domande di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3
sono esaminate dalle commissioni di cui all'articolo 8 che
prendono visione della documentazione allegata e, ove
necessario, dei risultati della prova di idoneità.
2. L'iscrizione all'albo è disposta dalle commissioni con
decisione motivata.
3. L'iscrizione all'albo è soggetta al pagamento della
tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti
disposizioni.
4. Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati
ogni due anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
sentite le commissioni regionali di cui all'articolo 8.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito
nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.
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