| (Sanzioni disciplinari).
1. L'iscritto all'albo di cui all'articolo 3 che si renda
responsabile di violazioni delle regole di correttezza
professionale da osservarsi nell'esercizio dell'attività di
visuarista, incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) sospensione;
d) radiazione.
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2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo
serio ed è irrogato per violazioni meno gravi. Viene
notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. La censura è irrogata per rilevanti manchevolezze,
ovvero per quelle violazioni minori che seguano ad un
precedente richiamo. Viene notificata agli stessi soggetti e
con le stesse modalità del richiamo.
4. La sospensione è inflitta per un periodo non superiore a
sei mesi nei confronti di coloro ai quali sia già irrogata la
censura.
5. La radiazione dell'albo è irrogata per le violazioni di
particolare gravità e per reati di cui all'articolo 6, comma
1, lettera d). Viene notificata con le stesse modalità
di cui al comma 2. La radiazione determina la cancellazione
dall'albo e in ogni caso l'immediata decadenza dal diritto di
esercitare l'attività di visurista professionista.
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