| (Procedimento disciplinare).
1. Il procedimento disciplinare diretto all'irrogazione
delle sanzioni di cui all'articolo 12 è promosso dalle
commissioni di cui all'articolo 8.
2. Avuta notizia di alcuna delle violazioni di cui
all'articolo 12, comma 1, il presidente della commissione
regionale dispone i necessari accertamenti e, sulla base di
una verifica dei fatti, dispone l'apertura del procedimento
disciplinare, designando il relatore, fissando l'udienza di
trattazione e di eventuale comparizione dell'interessato e
dandone comunicazione a quest'ultimo.
3. La comunicazione all'interessato deve avvenire mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve
contenere l'esposizione sommaria dei fatti sulla base dei
quali è sorto il procedimento disciplinare con l'avviso che
gli atti del procedimento restano, per trenta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione
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stessa, a disposizione dell'interessato presso la sede
della commissione, con facoltà per lo stesso di prenderne
visione e di estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito
rivolto all'interessato a far pervenire alla commissione,
almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta,
eventuali scritti o memorie difensive e documenti
probatori.
4. Tra la data della comunicazione di cui al comma 2 e
quella stabilita per la seduta di trattazione deve
intercorrere un termine di almeno sessanta giorni liberi.
5. L'interessato ha la facoltà di intervenire alla seduta
per svolgere oralmente le proprie difese.
6. Nel giorno fissato per la trattazione orale la
commissione, sentiti il relatore ed eventualmente
l'interessato che si sia avvalso della facoltà di intervento,
delibera circa l'irrogazione della sanzione disciplinare.
7. Il procedimento di radiazione dall'albo può essere
impugnato davanti all'autorità giudiziaria.
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