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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4291
DDL0324-0015
Progetto di legge Camera n. 324 - testo presentato - (DDL12-324)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C324. TESTIPDL
...C324.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC324 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Procedimento disciplinare).
    1.  Il procedimento disciplinare diretto all'irrogazione
  delle sanzioni di cui all'articolo 12 è promosso dalle
  commissioni di cui all'articolo 8.
    2.  Avuta notizia di alcuna delle violazioni di cui
  all'articolo 12, comma 1, il presidente della commissione
  regionale dispone i necessari accertamenti e, sulla base di
  una verifica dei fatti, dispone l'apertura del procedimento
  disciplinare, designando il relatore, fissando l'udienza di
  trattazione e di eventuale comparizione dell'interessato e
  dandone comunicazione a quest'ultimo.
    3.  La comunicazione all'interessato deve avvenire mediante
  lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve
  contenere l'esposizione sommaria dei fatti sulla base dei
  quali è sorto il procedimento disciplinare con l'avviso che
  gli atti del procedimento restano, per trenta giorni dalla
  data di ricezione della comunicazione
 
                              Pag. 10
 
  stessa, a disposizione dell'interessato presso la sede
  della commissione, con facoltà per lo stesso di prenderne
  visione e di estrarne copia.  Deve altresì contenere l'invito
  rivolto all'interessato a far pervenire alla commissione,
  almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta,
  eventuali scritti o memorie difensive e documenti
  probatori.
    4.  Tra la data della comunicazione di cui al comma 2 e
  quella stabilita per la seduta di trattazione deve
  intercorrere un termine di almeno sessanta giorni liberi.
    5.  L'interessato ha la facoltà di intervenire alla seduta
  per svolgere oralmente le proprie difese.
    6.  Nel giorno fissato per la trattazione orale la
  commissione, sentiti il relatore ed eventualmente
  l'interessato che si sia avvalso della facoltà di intervento,
  delibera circa l'irrogazione della sanzione disciplinare.
    7.  Il procedimento di radiazione dall'albo può essere
  impugnato davanti all'autorità giudiziaria.
 
DATA=940421 FASCID=DDL12-324 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0324 TOTPAG=0011 TOTDOC=0019 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=019 PAGFIN=0010 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=032400 00 FASCIDC=12DDL0324 SORTNAV=0032400 000 00000 ZZDDLC324 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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