| (Esercizio dell'attività di visurista
professionista da parte di non abilitati).
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, è
punito a termini degli articoli 348 e 498 del codice penale il
soggetto che eserciti attività di visurista professionista
senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3, ovvero
essendone stato radiato o cancellato.
2. L'accertamento penale di cui al comma 1 preclude
l'iscrizione all'albo fino ad intervenuta riabilitazione.
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