| (Disposizioni transitorie e finali).
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge esercitano professionalmente l'attività di
visurista ai sensi dall'articolo 1, possono continuare a
svolgere la loro attività, a condizione che, entro i
successivi sei mesi, presentino domanda di iscrizione all'albo
documentando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e
certificando, a mezzo dell'associazione di categoria, da
quanto tempo esercitano l'attività di visuarista
professionista.
2. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 non è
subordinata al superamento della prova di idoneità né al
possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g)
dell'articolo 6, purché questi esercitino professionalmente
e continuamente l'attività di visuarista da almeno quattro
anni.
3. Nella prima applicazione della presente legge i
componenti delle commissioni di cui all'articolo 8, sono
scelti tra i membri degli organi dirigenti delle associazioni
di rappresentanza e tutela professionale dei visuristi
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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