| (Esecutivo e commissioni specializzate).
1. La rappresentanza unitaria può eleggere un esecutivo, per
l'attuazione delle sue deliberazioni, determinandone i poteri.
L'esecutivo può essere rinnovato:
a) in caso di dimissioni o impedimento di più del 50
per cento dei membri designati;
b) per apposita mozione approvata a maggioranza
assoluta.
2. La rappresentanza unitaria può delegare i suoi poteri a
commissioni specializzate per la trattazione di specifiche
materie. La delega è revocabile, con l'eccezione di quanto
previsto nel comma 3.
3. Le lavoratrici elette nella rappresentanza unitaria
costituiscono una commissione per le pari opportunità, cui
sono delegate, in maniera stabile, nell'ambito della
rappresentanza, le funzioni in tema di parità di trattamento
tra lavoratori e lavoratrici e di azioni positive per le pari
opportunità.
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