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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


430
DDL0025-0002
Progetto di legge Camera n. 25 - testo presentato - (DDL12-25)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C25. TESTIPDL
...C25.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC25 ZZ12 ZZRL ZZPR
  Onorevoli Deputati! -- Il presente provvedimento è la
  reiterazione dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, e 14
  gennaio 1994, n. 23, decaduti per mancata conversione nel
  termine costituzionale, ed al pari dei precedenti intende dare
  attuazione alla revisione dell'articolo 68 della Costituzione
  operata con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
    Rimane ferma ed anzi rafforzata la ragione che aveva già
  spinto a scegliere la procedura d'urgenza, consistente nella
  necessità di assicurare che la norma costituzionale fosse
  prontamente accompagnata da disposizioni atte a definirne le
  modalità operative.
    Rispetto al testo del decreto-legge n. 455 del 1993, il
  presente provvedimento tiene conto dell'esperienza applicativa
  maturata vigente il precedente provvedimento, delle
  indicazioni formulate dalla dottrina e, in generale, di un più
  approfondito esame delle possibili soluzioni procedurali.
    Gli articoli 1 e 2 del provvedimento riproducono le
  corrispondenti disposizioni del decreto-legge n. 455 del
  1993.
    La prima norma elimina dall'articolo 343, comma 3, del
  codice di procedura penale (che disciplina l'autorizzazione a
  procedere) il riferimento ai parlamentari, in conseguenza del
  nuovo regime delle
 
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  immunità introdotto con la legge costituzionale n. 3 del
  1993.  In tal modo, la disposizione codicistica rimane
  applicabile, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo
  313 del codice penale, ai membri della Corte costituzionale
  (per i quali continua quindi ad operare il regime previsto
  dalla legge costituzionale n. 1 del 1948, che fa rinvio
  recettizio al precedente testo dell'articolo 68 della
  Costituzione).
    L'articolo 2 opera l'abrogazione del comma 4 dell'articolo
  655 del codice di procedura penale (che disciplina le funzioni
  del pubblico ministero in materia di esecuzione dei
  provvedimenti giurisdizionali), essendo esclusa, sulla base
  della nuova formulazione dell'articolo 68, secondo comma,
  della Costituzione, la necessità di una specifica
  autorizzazione per trarre in arresto un parlamentare (o per
  mantenere lo stato di detenzione) in esecuzione di una
  sentenza.
    L'articolo 3 ha riguardo all'immunità sostanziale prevista
  dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
    La valutazione in ordine alla sussistenza
  dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati
  nell'esercizio delle funzioni parlamentari è principalmente
  rimessa alla Camera di appartenenza del parlamentare, in
  applicazione del principio, espresso anche dalla Corte
  costituzionale nella sentenza n. 1150 del 1988, secondo cui le
  prerogative parlamentari implicano il potere in capo
  all'organo (a tutela del quale sono poste) di valutarne
  l'effettiva ricorrenza.
    Il meccanismo procedurale che si è posto in essere dovrebbe
  evitare "interferenze" nell'esercizio da parte del Parlamento
  e della magistratura dei rispettivi poteri in ordine alla
  determinazione della sussistenza della "irresponsabilità" di
  cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
    Con la previsione del primo comma, al giudice è attribuito
  il potere di dichiarare, adottando i conseguenti
  provvedimenti, l'esistenza dell'ipotesi di insindacabilità in
  tutti i casi in cui questa risulta evidente.  In tale evenienza
  la decisione è assunta senza alcun interpello della Camera di
  appartenenza del parlamentare.
    Nel secondo comma si prevede che, nell'ipotesi in cui non
  ritenga evidente l'applicabilità della norma costituzionale,
  il giudice, sempre che sia rilevata la relativa questione, e
  questa non sia manifestamente infondata, deve sospendere il
  procedimento e trasmettere gli atti al ramo del Parlamento
  competente affinché deliberi se il fatto concerna opinioni
  espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni
  parlamentari.  Rispetto al testo del decreto-legge n. 455 del
  1993, sono state apportate le seguenti innovazioni:
      a)  al fine di una maggior chiarezza, si è meglio
  delineato il campo di applicabilità della norma (precisando in
  particolare che si deve vertere esclusivamente in tema di
  ipotesi suscettibili di rientrare nell'ambito dell'articolo
  68, primo comma, della Costituzione);
      b)  la trasmissione degli atti avviene senza il
  tramite ministeriale e gerarchico.  Tale soluzione è collegata
  a quella analoga adottata all'articolo 4 relativamente alle
  richieste di autorizzazione;
      c)  l'ordinanza non impugnabile che dispone la
  trasmissione degli atti alla Camera competente è adottata nel
  contraddittorio tra le parti, che devono essere "sentite";
      d)  si è operata la sostituzione dell'espressione
  "fatto per il quale si procede" con quella: "fatto per il
  quale è in corso il procedimento", per eliminare dubbi circa
  l'applicabilità della procedura anche ai procedimenti
  civili;
      e)  onde evitare che si possa determinare
  un'eccessiva stasi del procedimento, si è introdotto un
  termine di durata della sospensione correlato alla
  deliberazione della Camera e, in ogni caso, non superiore a
  novanta giorni;
      f)  nei casi di manifesta infondatezza della
  questione sull'insindacabilità, alla Camera competente viene
  immediatamente trasmesso il provvedimento del giudice.
    Restano ferme le previsioni secondo cui in pendenza della
  deliberazione parlamentare possono essere compiuti gli atti
 
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  urgenti e può procedersi alla separazione dei procedimenti
  riuniti.
    L'articolo 4 disciplina le modalità attuative dell'articolo
  68, secondo comma, della Costituzione.  Si è preferita una
  collocazione non codicistica della norma perché, vertendosi in
  tema di autorizzazione al compimento di specifici atti, si è
  al di fuori dell'ambito delle "condizioni di procedibilità" e,
  in particolare, delle possibili integrazioni alla disciplina
  degli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale.  Non
  si è ritenuto possibile, d'altra parte, inserire la previsione
  nel libro del codice dedicato ai soggetti (e, specificamente,
  nel titolo relativo all'imputato), perché l'autorizzazione va
  richiesta anche per atti che, pur relativi a procedimenti nei
  quali il parlamentare non assume la qualità di "indagato" o
  imputato, incidono comunque sulle garanzie riservate ai membri
  del Parlamento (si pensi ad un'intercettazione sull'utenza del
  parlamentare, ma coinvolgente una persona che con lui conviva
  e che sia "indagata"). Né, infine, si è potuto inserire la
  previsione tra le disposizioni in materia di indagini
  preliminari in quanto l'autorizzazione può essere richiesta
  anche in altre fasi processuali.
    La soluzione adottata prevede che l'obbligo di formulare la
  richiesta ricada sull'organo che ha emesso il provvedimento e
  che la richiesta debba essere formulata con riferimento
  all'atto concreto da eseguire anziché con generico riferimento
  al tipo di atto che l'autorità giudiziaria intende
  disporre.
    La scelta di stabilire l'autorizzazione della Camera
  competente per ogni specifico atto "particolarmente garantito"
  da eseguire è rigorosamente in linea con la previsione
  costituzionale; quella di far formulare la richiesta
  all'autorità che ha emesso il provvedimento si spiega, da un
  lato, con la necessità di non far pronunciare il Parlamento
  su richieste che potrebbero non essere accolte dall'organo
  giudiziario competente e, dall'altro lato, di non "vincolare"
  quest'ultimo dalle scelte adottate dal Parlamento.
    E' stato previsto  ex novo  che la richiesta di
  autorizzazione sia effettuata da parte dell'autorità
  giudiziaria competente "direttamente" al Parlamento,
  eliminando così sia il tramite del Ministero di grazia e
  giustizia, sia quello gerarchico.  Poiché con la nuova
  disciplina l'autorizzazione concerne singoli e specifici atti
  la cui efficacia è spesso dipendente dalla "rapidità" di
  esecuzione, si è conseguentemente ritenuto opportuno, al fine
  di ottenere la massima contrazione dei tempi procedurali, di
  eliminare una fase procedimentale ritenuta non indispensabile.
  Per ovvie ragioni di uniformità di disciplina, si è ritenuto
  di adottare identica soluzione anche per la trasmissione degli
  atti prevista all'articolo 3.
    Nell'articolo 4, infine, non compare più il comma 4 che,
  comunque, non è stato soppresso ma "trasformato" nell'articolo
  5.  La nuova collocazione della norma si è resa necessaria in
  quanto è stata introdotta una modifica, volta ad eliminare una
  lacuna del decreto-legge n. 455 del 1993, consistente
  nell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che ora
  ricomprende, oltre alla richiesta di autorizzazione prevista
  dall'articolo 4, anche l'ordinanza prevista dall'articolo 3.
  In entrambi i casi si prevede che in tali atti l'autorità
  giudiziaria enunci il fatto oggetto del procedimento,
  indicando le eventuali norme di cui si assume la violazione, e
  fornisca alla Camera competente gli elementi su cui il
  provvedimento si fonda.
    L'articolo 6 fissa la data di entrata in vigore del
  provvedimento.
 
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