| 1. Sino alla elezione del consiglio provinciale di cui
all'articolo 2 i provvedimenti indispensabili per il
provvisorio funzionamento degli uffici sono affidati ad un
commissario, nominato dal Ministro dell'interno, sentiti i
competenti organi della regione Puglia.
2. Ogni atto del commissario di cui al comma 1, sostitutivo
di deliberazioni del
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consiglio di cui all'articolo 2, è sottoposto alla preventiva
approvazione del Ministro dell'interno.
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