Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4312
DDL0327-0002
Progetto di legge Camera n. 327 - testo presentato - (DDL12-327)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C327. TESTIPDL
...C327.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC327 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
  intende promuovere interventi di carattere preventivo in
  favore della popolazione anziana, in relazione alla domanda
  proveniente, in particolare, dalle aree a più alta
  concentrazione e da quelle nelle quali si rileva una maggiore
  difficoltà di fruizione dei servizi pubblici da parte delle
  persone anziane.
    Dall'analisi dei dati statistici disponibili si rileva che
  il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, tipico
  della nostra epoca, non è uniformemente distribuito,
  in quanto vi sono aree nelle quali la concentrazione
  della popolazione anziana supera di gran lunga la percentuale
  media nazionale, pari al 14,48 per cento (dato riferito al 1^
  gennaio 1990).
    Tali maggiori concentrazioni si riscontrano specialmente in
  centri lontani dalle grandi aree urbane, che la marginalità
  della produzione agricola ha contribuito a spopolare in favore
  delle periferie urbane (centri cittadini o vecchi quartieri
  popolari) nei quali, tra l'altro, si è verificato un esodo
  della popolazione giovane sia per
 
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  motivi di lavoro che per la formazione di nuove famiglie.
    Tra le condizioni di disagio più facilmente riscontrabili,
  la solitudine degli anziani, unita alle difficoltà di mobilità
  connesse con l'età avanzata, determina spesso l'impossibilità
  da parte dell'anziano di accedere direttamente ai servizi
  pubblici sia nel caso in cui questi siano lontani dalla
  propria abitazione, sia nel caso in cui l'anziano debba
  affrontare percorsi resi difficoltosi dal traffico urbano.
  Tale situazione spesso determina la decisione dell'anziano o
  della propria famiglia di ricorrere al ricovero in
  istituto.
    La proposta di legge in esame intende dare una prima
  risposta a tali problematiche, mediante il ricorso agli
  strumenti approntati dal progresso tecnologico, insieme alle
  molteplici iniziative e che scaturiscono dalla solidarietà
  civile.
    All'articolo 1 viene autorizzato il finanziamento da parte
  del Ministro per gli affari sociali di iniziative degli enti
  locali che perseguano la finalità di tutelare l'autonomia di
  vita delle persone anziane e di agevolarne l'accesso ai
  servizi pubblici.  L'autorizzazione è concessa per fronteggiare
  la eccezionalità della situazione riscontrabile in vaste aree
  del paese, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, della legge 8
  giugno 1990, n. 142.
    Tra gli interventi possibili, l'articolo 1, comma 1,
  lettera  a)  indica innanzitutto la realizzazione dei
  servizi di telesoccorso e di telecontrollo, già sperimentati
  con risultati decisamente soddisfacenti.
    Appare utile premettere una breve descrizione di tali
  servizi.  Essi si articolano come segue:
      un centro di ascolto, presidiato ventiquattro ore su
  ventiquattro;
      terminali periferici installati nelle abitazioni degli
  abbonati.
    All'arrivo di una chiamata da parte dell'abbonato, il
  video  del centro di ascolto ne visualizza il numero
  telefonico insieme a tutti i dati relativi alla persona (chi
  avvisare in caso di necessità, eventuale disponibilità di
  parenti o vicini di casa, eccetera).  Quindi, si prova a
  telefonare all'abbonato e, se questi non risponde, si avvisano
  i soggetti indicati dalla banca dati oppure il 113, il medico
  di fiducia, la guardia medica, eccetera.
    Da parte sua l'assistito, in caso di malore improvviso, ha
  la possibilità di mettere in azione in modo molto semplice il
  proprio terminale con un telecomando che egli costantemente
  porta con sé e che agisce all'interno delle mura della casa,
  per un raggio di una ventina di metri.
    Oltre all'intervento in caso di necessità (telesoccorso),
  il centro di ascolto provvede anche al controllo periodico
  delle condizioni psico-fisiche dell'assistito (telecontrollo):
  a brevi periodi vengono infatti effettuate telefonate per
  verificare lo stato di salute dell'anziano.
    Pertanto il telesoccorso e il telecontrollo consentono il
  monitoraggio continuo delle condizioni di salute dell'anziano
  e si pongono come adeguata risposta nei casi frequenti di
  anziani che vivono soli o in coppia, per i quali è proprio la
  condizione di solitudine e spesso di abbandono che rende
  maggiori i rischi strutturalmente connessi all'età
  avanzata.
    Invece, con gli interventi di cui alla lettera  b)
  dell'articolo 1 si sostengono i progetti con i quali si
  affronta il problema della fruibilità dei servizi pubblici da
  parte degli anziani.  Si lascia l'iniziativa alla creatività
  delle comunità locali, ma si tratterà innanzitutto di
  interventi quali ad esempio la possibilità di prenotazione di
  visite mediche, di rilascio di certificati o di riscossione di
  competenze, che potranno essere ottenuti a domicilio
  dall'anziano e che spesso non richiedono altro che una
  efficiente riorganizzazione degli uffici.
    L'articolo 2 stabilisce le modalità di ripartizione del
  Fondo istituito all'articolo 5, tra le regioni che ne facciano
  richiesta.  Il meccanismo procedurale è posto a tutela della
  effettività e della continuità degli interventi, mentre le
  esigenze di trasparenza trovano tutela nella norma che pone il
  divieto di finanziamento dei progetti per i quali non è
  prevista una forma di controllo.
 
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    L'articolo 3 disciplina l'erogazione dei contributi secondo
  modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari
  sociali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, ma indicando una priorità per i progetti relativi
  alle aree ad elevata densità di popolazione anziana o lontana
  dai servizi.
    Recependo una indicazione emersa, nella X legislatura, dai
  lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
  dignità e condizione sociale dell'anziano, l'articolo 4
  prevede la presentazione di una relazione annuale al
  Parlamento da parte del Ministro per gli affari sociali, sulla
  situazione degli anziani nel paese.  Le altre amministrazioni
  dello Stato e le regioni dovranno collaborare alla redazione
  della relazione.
    All'articolo 5 viene istituito il Fondo per la popolazione
  anziana, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
  Dipartimento per gli affari sociali.  Il Fondo è da ripartirsi
  tra le regioni per il finanziamento dei progetti di intervento
  sopra descritti, elaborati dagli enti locali e realizzati
  anche mediante convenzioni con enti, organizzazioni di
  volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà
  sociale.
    Per il finanziamento del Fondo, all'articolo 6 è stabilito
  l'utilizzo per 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni
  1994, 1995 e 1996, del capitolo 6856 dello stato di previsione
  del Ministero del tesoro.
    Anche per l'esistente copertura finanziaria, oltre che per
  le finalità che intende perseguire, è auspicabile una rapida
  approvazione della presente proposta di legge.
 
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