| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
intende promuovere interventi di carattere preventivo in
favore della popolazione anziana, in relazione alla domanda
proveniente, in particolare, dalle aree a più alta
concentrazione e da quelle nelle quali si rileva una maggiore
difficoltà di fruizione dei servizi pubblici da parte delle
persone anziane.
Dall'analisi dei dati statistici disponibili si rileva che
il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, tipico
della nostra epoca, non è uniformemente distribuito,
in quanto vi sono aree nelle quali la concentrazione
della popolazione anziana supera di gran lunga la percentuale
media nazionale, pari al 14,48 per cento (dato riferito al 1^
gennaio 1990).
Tali maggiori concentrazioni si riscontrano specialmente in
centri lontani dalle grandi aree urbane, che la marginalità
della produzione agricola ha contribuito a spopolare in favore
delle periferie urbane (centri cittadini o vecchi quartieri
popolari) nei quali, tra l'altro, si è verificato un esodo
della popolazione giovane sia per
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motivi di lavoro che per la formazione di nuove famiglie.
Tra le condizioni di disagio più facilmente riscontrabili,
la solitudine degli anziani, unita alle difficoltà di mobilità
connesse con l'età avanzata, determina spesso l'impossibilità
da parte dell'anziano di accedere direttamente ai servizi
pubblici sia nel caso in cui questi siano lontani dalla
propria abitazione, sia nel caso in cui l'anziano debba
affrontare percorsi resi difficoltosi dal traffico urbano.
Tale situazione spesso determina la decisione dell'anziano o
della propria famiglia di ricorrere al ricovero in
istituto.
La proposta di legge in esame intende dare una prima
risposta a tali problematiche, mediante il ricorso agli
strumenti approntati dal progresso tecnologico, insieme alle
molteplici iniziative e che scaturiscono dalla solidarietà
civile.
All'articolo 1 viene autorizzato il finanziamento da parte
del Ministro per gli affari sociali di iniziative degli enti
locali che perseguano la finalità di tutelare l'autonomia di
vita delle persone anziane e di agevolarne l'accesso ai
servizi pubblici. L'autorizzazione è concessa per fronteggiare
la eccezionalità della situazione riscontrabile in vaste aree
del paese, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142.
Tra gli interventi possibili, l'articolo 1, comma 1,
lettera a) indica innanzitutto la realizzazione dei
servizi di telesoccorso e di telecontrollo, già sperimentati
con risultati decisamente soddisfacenti.
Appare utile premettere una breve descrizione di tali
servizi. Essi si articolano come segue:
un centro di ascolto, presidiato ventiquattro ore su
ventiquattro;
terminali periferici installati nelle abitazioni degli
abbonati.
All'arrivo di una chiamata da parte dell'abbonato, il
video del centro di ascolto ne visualizza il numero
telefonico insieme a tutti i dati relativi alla persona (chi
avvisare in caso di necessità, eventuale disponibilità di
parenti o vicini di casa, eccetera). Quindi, si prova a
telefonare all'abbonato e, se questi non risponde, si avvisano
i soggetti indicati dalla banca dati oppure il 113, il medico
di fiducia, la guardia medica, eccetera.
Da parte sua l'assistito, in caso di malore improvviso, ha
la possibilità di mettere in azione in modo molto semplice il
proprio terminale con un telecomando che egli costantemente
porta con sé e che agisce all'interno delle mura della casa,
per un raggio di una ventina di metri.
Oltre all'intervento in caso di necessità (telesoccorso),
il centro di ascolto provvede anche al controllo periodico
delle condizioni psico-fisiche dell'assistito (telecontrollo):
a brevi periodi vengono infatti effettuate telefonate per
verificare lo stato di salute dell'anziano.
Pertanto il telesoccorso e il telecontrollo consentono il
monitoraggio continuo delle condizioni di salute dell'anziano
e si pongono come adeguata risposta nei casi frequenti di
anziani che vivono soli o in coppia, per i quali è proprio la
condizione di solitudine e spesso di abbandono che rende
maggiori i rischi strutturalmente connessi all'età
avanzata.
Invece, con gli interventi di cui alla lettera b)
dell'articolo 1 si sostengono i progetti con i quali si
affronta il problema della fruibilità dei servizi pubblici da
parte degli anziani. Si lascia l'iniziativa alla creatività
delle comunità locali, ma si tratterà innanzitutto di
interventi quali ad esempio la possibilità di prenotazione di
visite mediche, di rilascio di certificati o di riscossione di
competenze, che potranno essere ottenuti a domicilio
dall'anziano e che spesso non richiedono altro che una
efficiente riorganizzazione degli uffici.
L'articolo 2 stabilisce le modalità di ripartizione del
Fondo istituito all'articolo 5, tra le regioni che ne facciano
richiesta. Il meccanismo procedurale è posto a tutela della
effettività e della continuità degli interventi, mentre le
esigenze di trasparenza trovano tutela nella norma che pone il
divieto di finanziamento dei progetti per i quali non è
prevista una forma di controllo.
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L'articolo 3 disciplina l'erogazione dei contributi secondo
modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari
sociali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ma indicando una priorità per i progetti relativi
alle aree ad elevata densità di popolazione anziana o lontana
dai servizi.
Recependo una indicazione emersa, nella X legislatura, dai
lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
dignità e condizione sociale dell'anziano, l'articolo 4
prevede la presentazione di una relazione annuale al
Parlamento da parte del Ministro per gli affari sociali, sulla
situazione degli anziani nel paese. Le altre amministrazioni
dello Stato e le regioni dovranno collaborare alla redazione
della relazione.
All'articolo 5 viene istituito il Fondo per la popolazione
anziana, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali. Il Fondo è da ripartirsi
tra le regioni per il finanziamento dei progetti di intervento
sopra descritti, elaborati dagli enti locali e realizzati
anche mediante convenzioni con enti, organizzazioni di
volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà
sociale.
Per il finanziamento del Fondo, all'articolo 6 è stabilito
l'utilizzo per 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni
1994, 1995 e 1996, del capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro.
Anche per l'esistente copertura finanziaria, oltre che per
le finalità che intende perseguire, è auspicabile una rapida
approvazione della presente proposta di legge.
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