| 1. Il Ministro per gli affari sociali, considerate le
eccezionali situazioni di difficoltà in cui versa parte della
popolazione anziana, autorizza il finanziamento di iniziative
degli enti locali volte a preservare l'autonomia di vita delle
persone anziane e ad agevolare il loro accesso ai servizi
pubblici mediante:
a) la realizzazione di servizi di telesoccorso e
telecontrollo che garantiscano tempestivi soccorsi nei casi di
difficoltà o di emergenza, eliminando i rischi connessi ad una
disagiata dislocazione dei servizi;
b) la realizzazione di progetti sperimentali di
ammodernamento dei servizi pubblici essenziali, nei quali si
privilegi la riorganizzazione non onerosa dei servizi stessi,
volti ad eliminare per quanto possibile la necessità della
presenza fisica degli utenti anziani negli uffici.
| |