| 1. Le regioni, entro il 15 marzo di ciascun anno,
presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, domanda di partecipazione
alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5. Condizione
per l'ammissibilità delle domande è la trasmissione di copia
dei progetti degli enti locali che le regioni intendono
finanziare in tutto o in parte e di una dettagliata relazione
tecnico-economica. Nel caso di richiesta di finanziamento
parziale, le regioni indicano le ulteriori risorse con le
quali l'ente locale intende far fronte alla realizzazione del
progetto.
2. Non possono essere richiesti finanziamenti per progetti
che non prevedano forme di controllo periodico sulla loro
realizzazione e funzionamento.
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3. Per il solo anno 1994 le regioni presentano i progetti
entro il 30 ottobre.
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