| 1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, il Ministro per gli affari
sociali provvede, con il proprio decreto, a ripartire tra le
regioni che ne abbiano fatto richiesta il Fondo di cui
all'articolo 5.
2. Nel caso le domande riguardino servizi di telesoccorso e
telecontrollo, il decreto di cui al comma 1 è adottato di
concerto con il Ministro della sanità.
3. Hanno carattere prioritario, ai fini del finanziamento,
i progetti relativi ad aree, anche subcomunali, nelle quali lo
scarto tra la media nazionale e locale della popolazione
anziana ultrasessantacinquenne superi il 10 per cento ed i
progetti relativi ad aree lontane dai servizi.
4. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni sono
individuati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro per gli affari sociali entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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