| 1. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 31 marzo di
ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sulla
situazione degli anziani nel Paese, secondo le indicazioni
emergenti dalla relazione conclusiva della Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale
dell'anziano istituita presso il Senato della Repubblica con
deliberazione in data 17 marzo 1988.
2. Il Ministro per gli affari regionali provvede a
trasmettere al Ministro per gli affari sociali i dati
necessari per la redazione della relazione, relativi alle
singole regioni, entro il 15 febbraio di ciascun anno; entro
il medesimo termine le
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amministrazioni dello Stato, ciascuna per la parte di propria
competenza, provvedono a trasmettere i dati in loro
possesso.
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