| 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per
la popolazione anziana per la realizzazione degli obiettivi di
cui all'articolo 1 della presente legge, da conseguire, ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, da parte degli enti
locali, anche mediante convenzioni con enti, organizzazioni di
volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà
sociale.
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