| 1. Per l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 5 è
autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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