| 1. Il personale docente che abbia prestato comunque
servizio per non meno di trecentossessanta giorni nelle scuole
private, normali o speciali, di ogni ordine e grado, purché
legalmente riconosciute, con nomine conferite da direttori o
presidi, e, nel caso delle scuole materne ed elementari, con
autorizzazione dei singoli provveditori agli studi, ha titolo
a partecipare ai concorsi per soli titoli per l'accesso ai
ruoli del personale docente delle scuole statali banditi ai
sensi delle norme vigenti.
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