| 1. Il personale di cui all'articolo 1 è inserito, sulla
base dei titoli culturali e didattici posseduti, nelle
graduatorie provinciali degli aventi diritto all'immissione in
ruolo, compilate ai sensi del decretolegge 6 novembre 1989, n.
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
1989, n. 417.
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