| 1. Il consorzio di cui all'articolo 1 provvede
all'esecuzione di opere di restauro e di ristrutturazione di
ogni immobile considerato di interesse artistico.
2. Il consorzio può procedere all'acquisto o
all'espropriazione degli immobili di cui al comma 1 per
includerli nel patrimonio artistico dello Stato, qualora i
proprietari non provvedano alle attività di cui al comma 1.
3 E' affidata al consorzio l'opera di valorizzazione di
tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville e dai
parchi adiacenti, dalle torri, dalle pagliare e da ogni
monumento che sia riconducibile, in special modo, allo stile
denominato "Barocco leccese".
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