| 1. I proprietari dei beni di cui all'articolo 4 devono
eseguire tutti i lavori di manutenzione e restauro necessari
per assicurare la conservazione o per impedire il
deterioramento degli immobili, sulla base di progetti che, di
volta in volta, devono essere approvati dalla sovrintendenza
per i beni ambientali ed architettonici competente.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 il
proprietario può stipulare mutui ipotecari da ammortizzare in
un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni.
3. Se il proprietario non provvede ai sensi del comma 2, il
consorzio di cui all'articolo 1, previa notifica
all'interessato, può eseguire direttamente gli interventi
necessari, salva l'azione di rivalsa nei confronti del
proprietario.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i possessori
dell'immobile devono permettere l'accesso degli incaricati ad
eseguire i lavori necessari.
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