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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4337
DDL0331-0002
Progetto di legge Camera n. 331 - testo presentato - (DDL12-331)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C331. TESTIPDL
...C331.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC331 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di legge
  formulata dopo che il Parlamento ha consentito alla
  ricostituzione dell'ENAM e dell'ONAOSI, si intende sanare una
  situazione giuridica paradossale.
    In particolare, attese l'identità di funzioni e di
  situazione giuridica (inclusione nella tabella B annessa al
  decreto del Presidente della Repubblica n.616 del 1977) fra
  l'Istituto "Giuseppe Kirner" e due enti (Ente nazionale di
  assistenza magistraleENAM e Opera nazionale per l'assistenza
  agli orfani dei sanitari italiani-ONAOSI), per motivi analoghi
  a quelli che hanno giustificato il mantenimento di questi
  ultimi, si propone la ricostituzione dell'Istituto Kirner,
  soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 25
  giugno 1980.
    La storia di questi enti e delle differenti vicende
  amministrative e giudiziarie cui sono stati sottoposti merita
  di essere rapidamente menzionata poiché da sola giustifica il
  contenuto della presente proposta.
    L'Istituto "Giuseppe Kirner" ha avuto origine volontaria
  (la costituzione dell'istituto risale, infatti, ad un
  referendum  svoltosi l'11 novembre 1909) ed ha acquistato
  personalità giuridica di diritto pubblico con decreto
  legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351.
    L'Istituto Kirner, che traeva sostentamento esclusivamente
  dai contributi dei professori di scuola secondaria (il
  contributo dello Stato era puramente simbolico, pari a 40.000
  lire annue!) aveva finalità assistenziali e previdenziali
  indicate nella
 
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  legge istitutiva (legge 28 marzo 1968, n. 370) a favore dei
  professori in attività di servizio e pensionati, dei loro
  familiari e degli orfani.
    L'ENAM svolge forme di assistenza e previdenza a favore
  degli insegnanti elementari, direttori didattici ed ispettori
  tecnici periferici mediante contribuzioni delle stesse
  categorie, prelevate mediante ritenute in percentuale sugli
  stipendi.
    Analogamente opera l'ONAOSI a favore dei sanitari liberi
  professionisti e dipendenti da pubbliche amministrazioni.
    Dal momento che il decreto del Presidente della Repubblica
  24 luglio 1977, n. 616, ha incluso questi tre enti
  nell'allegata tabella B, è stata avviata la procedura di cui
  agli articoli 113 e 114 dello stesso decreto del Presidente
  della Repubblica n. 616 del 1977 per la soppressione degli
  enti medesimi.
    Pertanto, l'Istituto Kirner, l'ENAM e l'ONAOSI sono stati
  sottoposti all'esame della commissione tecnica prevista
  dall'articolo 113 del citato decreto del Presidente della
  Repubblica n. 616 del 1977, presieduta dal professor Sabino
  Cassese, la quale li ha compresi tra gli enti di assistenza a
  categorie che derivano la fonte prevalente delle loro entrate
  da contributi a carico degli iscritti.
    In seguito al parere vincolante espresso dalla citata
  commissione tecnica l'Istituto Kirner è stato soppresso con
  decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980, ai
  sensi dell'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (accertata
  insussistenza di funzioni residue).
    Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri 3 agosto 1981, parte dei beni mobili ed immobili
  dell'ex ente pubblico "G.  Kirner" (in liquidazione per il
  trasferimento dei beni al patrimonio dello Stato) è stata
  concessa in uso all'Associazione volontaria "G.  Kirner", ai
  sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 616 del 1977.
    Anche per l'ENAM e l'ONAOSI la commissione tecnica di cui
  all'articolo 113 del citato decreto del Presidente della
  Repubblica n. 616 del 1977 aveva proposto alla Presidenza del
  Consiglio dei ministri lo scioglimento con parere vincolante
  considerando irrilevanti i procedimenti giurisdizionali in
  corso instauratisi a seguito delle impugnative di entrambi gli
  enti.
    Tuttavia la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha
  adottato i decreti di scioglimento, nonostante che il
  Consiglio di Stato, adito in merito, avesse dichiarato
  inammissibili i ricorsi ritenendo gli atti della commissione
  tecnica prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 616 del 1977 (sia quelli di individuazione
  degli enti, sia quelli di proposta del loro scioglimento) atti
  interni del procedimento, e come tali, non impugnabili
  separatamente dal decreto governativo conclusivo.
    L'ENAM (si menziona in particolare l'ENAM in quanto può
  essere considerato come l'ente gemello dell'Istituto Kirner),
  ancor prima che intervenisse la legge, è sopravvissuto di
  fatto in una situazione di attesa, con un consiglio di
  amministrazione scaduto, in stato di permanente
  prorogatio  dal 6 agosto 1979.
    Se, quindi, l'ENAM ha potuto continuare a funzionare per
  circa nove anni dopo la soppressione dell'Istituto Kirner,
  sembra ovvio, al fine di sanare l'abnormità della situazione
  giuridica esposta in precedenza, il fondamento della proposta
  di ricostituzione dell'Istituto Kirner.
    D'altra parte la presente disposizione normativa è
  giustificata da motivazioni analoghe a quelle alla base della
  legge per il mantenimento dell'ENAM e dell'ONAOSI.
    In particolare si ritiene che l'inclusione degli enti nella
  più volte citata tabella B annessa al decreto del Presidente
  della Repubblica n. 616 del 1977 lasci del tutto irrisolta la
  questione attinente alla natura delle funzioni concretamente
  svolte dagli stessi, demandando alla commissione tecnica di
  cui all'articolo 113 del citato decreto il relativo
  accertamento ai fini della loro soppressione (per gli enti
  svolgenti funzioni attribuite alle regioni) o del loro
  mantenimento in vita (per quelli svolgenti funzioni
  statali).
 
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    Considerato, quindi, che la commissione avrebbe dovuto
  effettuare per ogni ente una minuziosa analisi sulle funzioni
  svolte al fine di valutare la sussistenza di funzioni residue
  (cioè funzioni non comprese in quelle che il decreto del
  Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 trasferisce o
  delega alle regioni), sembra che nel caso di specie l'indagine
  dovesse essere rivolta all'individuazione della natura degli
  interventi di sicurezza sociale affidati all'Istituto Kirner,
  finalizzata alla diversificazione dei compiti assistenziali da
  quelli previdenziali.
    In proposito si osserva che i criteri concreti di
  distinzione tra previdenza ed assistenza devono essere
  ricercati nell'ordinamento vigente, non sembrando
  assolutamente idonea allo scopo la definizione di assistenza
  sociale formulata dall'articolo 22 del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 616 del 1977.
    Affrontando questa analisi nella sentenza n. 1221, del 21
  decembre 1983, il tribunale amministrativo regionale del Lazio
  ha ritenuto che "se si volesse guardare all'essenza dei due
  fenomeni ed indicare con formula di sintesi la differenza
  sostanziale che intercorre tra i due sistemi, si dovrebbe dire
  che nella previdenza sociale è il lavoratore che provvede a se
  stesso, organizzandosi in previsione di future situazioni di
  bisogno, mentre nell'assistenza sociale il cittadino
  sprovvisto di mezzi è assistito dalla collettività".
    In altri termini mentre nella "previdenza" lo stato di
  bisogno del lavoratore viene presunto indipendentemente
  dall'effettiva situazione economica dell'interessato ed il
  sistema previdenziale si fonda sui contributi a carico dei
  componenti la categoria assistita, nell'"assistenza" lo stato
  di bisogno viene accertato in concreto
  ed il sistema assistenziale si fonda sui finanziamenti
  pubblici.
    Sembra inoltre opportuno evidenziare che esiste un fenomeno
  particolare nell'ambito del sistema previdenziale riguardante
  la cosiddetta "previdenza integrativa", tutelata e garantita
  dal nostro ordinamento e diffusissima sia nel settore pubblico
  che in quello privato.
    Tale istituto ricorre nell'ipotesi in cui i lavoratori
  organizzino, accanto al sistema di previdenza predisposto per
  la generalità dei lavoratori, un sistema di previdenza
  aggiuntiva che completa ed arricchisce le prestazioni a carico
  del primo con modalità peraltro identiche a quest'ultimo anche
  sotto il profilo della contribuzione.
    Le considerazioni che precedono mettono in luce l'equivoco
  in cui è incorsa la commissione tecnica nell'accertamento
  dell'insussistenza di funzioni residue e nella conseguente
  proposta di estinzione per l'Istituto Kirner, in quanto gli
  interventi svolti dall'Istituto in questione si inserivano
  perfettamente nel contesto del sistema previdenziale ed in
  particolare in quello della previdenza integrativa.
    Infatti, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni
  per poter qualificare gli interventi come prestazioni di
  previdenza sociale integrativa: la qualità di lavoratori da
  parte degli iscritti, la predeterminazione dei soggetti
  destinatari delle prestazioni ed il finanziamento
  esclusivamente a carico della categoria interessata.
    In conclusione, la soluzione che proponiamo è finalizzata a
  restituire alla categoria dei docenti della scuola secondaria,
  che ha visto dissolvere il patrimonio messo insieme dai propri
  contributi e sorgere, in sostituzione dell'ente, una libera
  associazione che dispone di risorse modeste, la fiducia nei
  pubblici poteri.
 
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