| Onorevoli Colleghi! -- Negli ultimi anni, mentre il
fenomeno dell'usura tendeva ad assumere una pericolosa
rilevanza sociale, la normativa vigente è rimasta quanto mai
inadeguata. Il fenomeno dell'usura, che si è sviluppato in
conseguenza anche di una inadeguata politica creditizia, non
ha più solo quelle caratteristiche limitate che con l'articolo
644 del codice penale si volevano colpire e punire, ma è
diventato un fenomeno volto a restringere fortemente la
libertà imprenditoriale. Le attività usuraie hanno compiuto un
indubbio
salto di qualità. L'obiettivo non è più solo il
conseguimento di liquidità ma è quello di espropriare la
vittima della proprietà dell'azienda: l'imprenditore può
uscire dal perverso meccanismo dell'usura solo cedendo la
propria attività. Allo stesso tempo chi compie un reato
d'usura detiene una forte capacità d'intimidazione e, non a
caso, nell'opera di riscossione degli interessi si avvale di
esponenti criminali, quando non è criminale egli stesso.
Del resto, l'acquisizione di aziende è un'attività
prevalente delle associazioni
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mafiose, ai fini di investimenti redditizi o per riciclare
denaro proveniente da traffici illeciti. La stessa attività
estorsiva sempre più frequentemente si intreccia con quella
usuraia. Attraverso l'estorsione si giunge ai prestiti usurai,
così come, viceversa, si può partire dall'offerta di prestiti
per passare al taglieggiamento. In entrambi i casi l'attività
criminale culmina con l'appropriazione dell'azienda. Dal punto
di vista processuale, numerosi procedimenti penali in corso
confermano il sempre più stretto intreccio tra attività
usuraia, estorsiva e mafiosa.
Per questi motivi si rende necessario procedere ad un
aggiornamento della definizione del reato di usura e ad un
adeguamento delle sanzioni penali.
Esiste, ancora, un altro aspetto, da introdurre nella
legislazione, che ha un notevole rilievo nell'azione di
repressione oltre che in quella di prevenzione: occorre
incoraggiare la vittima a denunciare, offrendo ad essa
adeguate forme di tutela. A tal fine bisogna che l'usurato
venga inteso in maniera esplicita una vittima e come tale
avvicinata alla considerazione che si ha per le vittime dei
reati estorsivi (anche se è bene ricordare che racket e
usura sono fenomeni distinti soprattutto in relazione al ruolo
della vittima che, nell'estorsione, è oggetto di una relazione
unilaterale e, nei casi d'usura, invece, entra in un rapporto
di reciprocità).
Tra le modifiche più urgenti da introdurre nella vigente
legislazione vi è quella di determinare in maniera inequivoca
un tasso al di sopra del quale si ricada nel reato di usura.
Le attuali norme delegano ai vari magistrati la determinazione
del tasso di usura. Per rendere efficace il perseguimento del
reato, invece, è necessario che per legge venga stabilita la
soglia oltre la quale un tasso è usurario, eliminando così la
discrezionalità del magistrato (articolo 1, comma 3).
Si propone, inoltre, la soppressione del riferimento allo
"stato di bisogno", previsto dall'articolo 644, che in sede
processuale rende difficoltosa l'individuazione del reato
dando un margine di vantaggio all'usuraio, che può sempre
negare la conoscenza dello stato di bisogno della vittima
(articolo 1, comma 1).
La perseguibilità del reato deve sempre essere d'ufficio,
eliminando le eccezioni di cui all'articolo 649 del codice
penale: in tal modo le indagini possono prendere avvio anche
indipendentemente dalla volontà della vittima di cui, nello
stesso tempo, risulta maggiormente tutelata la sicurezza
(articolo 5).
Si rende, altresì, necessaria una profonda modifica
dell'impianto dell'articolo 644- bis (usura impropria),
recentemente introdotto nel codice penale, che si riferisce
alle vittime di usura che svolgono attività imprenditoriali e
professionali. Con questo articolo, rispetto agli altri casi
di usura, mentre si eleva la pena pecuniaria, viene diminuita
quella detentiva. In questo modo la competenza per il reato di
"usura impropria" rimane della pretura, mentre per i casi di
cui all'articolo 644 del codice penale la competenza è del
tribunale. Anche sotto questo profilo si rende necessaria una
diversa qualificazione al fine di consentire la concentrazione
di competenze presso un unico ufficio. Nel momento in cui
l'usura si configura come una concreta minaccia alla libertà
economica, questa attenuazione della pena sembra quanto meno
un'incongruenza. Al contrario, è proprio quando la vittima
svolge attività imprenditoriale che si devono inasprire le
pene detentive, perché maggiore è in questi casi il livello di
pericolosità sociale del reato. Per questo motivo si propone
non solo un inasprimento della pena detentiva ma l'estensione
delle restrizioni patrimoniali previste dalla legislazione
antimafia, in primo luogo la confisca dei beni (articolo 2 e
articolo 6).
Così come è necessario considerare una nuova fattispecie
(644- ter) che consideri come reato autonomo l'usura
esercitata da associazione (articolo 3).
Sotto il profilo sanzionatorio si ritiene, ancora, di
proporre l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 (interdizione da una professione o da un'arte),
32- bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle
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imprese) e 36 del codice penale (pubblicazione della sentenza
penale di condanna), nonché del divieto di concludere
contratti con la pubblica amministrazione previsto
dall'articolo 32- ter del codice penale.
Al fine di una più efficace azione investigativa, con
l'articolo 8 si estende anche ai reati usurai l'ammissibilità
di intercettazioni telefoniche.
Su un altro fronte, un'efficace azione di contrasto non può
prescindere dalla individuazione di adeguati strumenti di
sostegno alle vittime d'usura. Ciò, in primo luogo,
incoraggerebbe la collaborazione con le autorità inquirenti in
processi in cui spesso la testimonianza della vittima è
l'unica fonte di prova e, allo stesso tempo, offrirebbe
all'usurato una concreta
possibilità di reinserimento nel mondo imprenditoriale.
L'articolo 4 della presente proposta di legge prevede la
nullità del rapporto finanziario per la quota interesse,
modificando a favore della vittima di usura l'articolo 1815
del codice civile, e la possibilità di rivalsa per l'importo
costituente interesse usuraio.
Inoltre si considera la possibilità che la vittima possa
fare ricorso al Fondo di solidarietà previsto dalla cosiddetta
legge antiracket. In attesa che la sentenza passi in giudicato
si può procedere ad un'anticipazione, da restituire, degli
interessi usurai secondo le disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172.
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