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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4340
DDL0332-0002
Progetto di legge Camera n. 332 - testo presentato - (DDL12-332)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C332. TESTIPDL
...C332.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC332 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Negli ultimi anni, mentre il
  fenomeno dell'usura tendeva ad assumere una pericolosa
  rilevanza sociale, la normativa vigente è rimasta quanto mai
  inadeguata.  Il fenomeno dell'usura, che si è sviluppato in
  conseguenza anche di una inadeguata politica creditizia, non
  ha più solo quelle caratteristiche limitate che con l'articolo
  644 del codice penale si volevano colpire e punire, ma è
  diventato un fenomeno volto a restringere fortemente la
  libertà imprenditoriale.  Le attività usuraie hanno compiuto un
  indubbio
  salto di qualità.  L'obiettivo non è più solo il
  conseguimento di liquidità ma è quello di espropriare la
  vittima della proprietà dell'azienda: l'imprenditore può
  uscire dal perverso meccanismo dell'usura solo cedendo la
  propria attività.  Allo stesso tempo chi compie un reato
  d'usura detiene una forte capacità d'intimidazione e, non a
  caso, nell'opera di riscossione degli interessi si avvale di
  esponenti criminali, quando non è criminale egli stesso.
    Del resto, l'acquisizione di aziende è un'attività
  prevalente delle associazioni
 
                               Pag. 2
 
  mafiose, ai fini di investimenti redditizi o per riciclare
  denaro proveniente da traffici illeciti.  La stessa attività
  estorsiva sempre più frequentemente si intreccia con quella
  usuraia.  Attraverso l'estorsione si giunge ai prestiti usurai,
  così come, viceversa, si può partire dall'offerta di prestiti
  per passare al taglieggiamento.  In entrambi i casi l'attività
  criminale culmina con l'appropriazione dell'azienda.  Dal punto
  di vista processuale, numerosi procedimenti penali in corso
  confermano il sempre più stretto intreccio tra attività
  usuraia, estorsiva e mafiosa.
    Per questi motivi si rende necessario procedere ad un
  aggiornamento della definizione del reato di usura e ad un
  adeguamento delle sanzioni penali.
    Esiste, ancora, un altro aspetto, da introdurre nella
  legislazione, che ha un notevole rilievo nell'azione di
  repressione oltre che in quella di prevenzione: occorre
  incoraggiare la vittima a denunciare, offrendo ad essa
  adeguate forme di tutela.  A tal fine bisogna che l'usurato
  venga inteso in maniera esplicita una vittima e come tale
  avvicinata alla considerazione che si ha per le vittime dei
  reati estorsivi (anche se è bene ricordare che  racket  e
  usura sono fenomeni distinti soprattutto in relazione al ruolo
  della vittima che, nell'estorsione, è oggetto di una relazione
  unilaterale e, nei casi d'usura, invece, entra in un rapporto
  di reciprocità).
    Tra le modifiche più urgenti da introdurre nella vigente
  legislazione vi è quella di determinare in maniera inequivoca
  un tasso al di sopra del quale si ricada nel reato di usura.
  Le attuali norme delegano ai vari magistrati la determinazione
  del tasso di usura.  Per rendere efficace il perseguimento del
  reato, invece, è necessario che per legge venga stabilita la
  soglia oltre la quale un tasso è usurario, eliminando così la
  discrezionalità del magistrato (articolo 1, comma 3).
    Si propone, inoltre, la soppressione del riferimento allo
  "stato di bisogno", previsto dall'articolo 644, che in sede
  processuale rende difficoltosa l'individuazione del reato
  dando un margine di vantaggio all'usuraio, che può sempre
  negare la conoscenza dello stato di bisogno della vittima
  (articolo 1, comma 1).
    La perseguibilità del reato deve sempre essere d'ufficio,
  eliminando le eccezioni di cui all'articolo 649 del codice
  penale: in tal modo le indagini possono prendere avvio anche
  indipendentemente dalla volontà della vittima di cui, nello
  stesso tempo, risulta maggiormente tutelata la sicurezza
  (articolo 5).
    Si rende, altresì, necessaria una profonda modifica
  dell'impianto dell'articolo 644- bis  (usura impropria),
  recentemente introdotto nel codice penale, che si riferisce
  alle vittime di usura che svolgono attività imprenditoriali e
  professionali.  Con questo articolo, rispetto agli altri casi
  di usura, mentre si eleva la pena pecuniaria, viene diminuita
  quella detentiva.  In questo modo la competenza per il reato di
  "usura impropria" rimane della pretura, mentre per i casi di
  cui all'articolo 644 del codice penale la competenza è del
  tribunale.  Anche sotto questo profilo si rende necessaria una
  diversa qualificazione al fine di consentire la concentrazione
  di competenze presso un unico ufficio.  Nel momento in cui
  l'usura si configura come una concreta minaccia alla libertà
  economica, questa attenuazione della pena sembra quanto meno
  un'incongruenza.  Al contrario, è proprio quando la vittima
  svolge attività imprenditoriale che si devono inasprire le
  pene detentive, perché maggiore è in questi casi il livello di
  pericolosità sociale del reato.  Per questo motivo si propone
  non solo un inasprimento della pena detentiva ma l'estensione
  delle restrizioni patrimoniali previste dalla legislazione
  antimafia, in primo luogo la confisca dei beni (articolo 2 e
  articolo 6).
    Così come è necessario considerare una nuova fattispecie
  (644- ter)  che consideri come reato autonomo l'usura
  esercitata da associazione (articolo 3).
    Sotto il profilo sanzionatorio si ritiene, ancora, di
  proporre l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
  articoli 30 (interdizione da una professione o da un'arte),
  32- bis  (interdizione temporanea dagli uffici direttivi
  delle persone giuridiche e delle
 
                               Pag. 3
 
  imprese) e 36 del codice penale (pubblicazione della sentenza
  penale di condanna), nonché del divieto di concludere
  contratti con la pubblica amministrazione previsto
  dall'articolo 32- ter  del codice penale.
    Al fine di una più efficace azione investigativa, con
  l'articolo 8 si estende anche ai reati usurai l'ammissibilità
  di intercettazioni telefoniche.
    Su un altro fronte, un'efficace azione di contrasto non può
  prescindere dalla individuazione di adeguati strumenti di
  sostegno alle vittime d'usura.  Ciò, in primo luogo,
  incoraggerebbe la collaborazione con le autorità inquirenti in
  processi in cui spesso la testimonianza della vittima è
  l'unica fonte di prova e, allo stesso tempo, offrirebbe
  all'usurato una concreta
  possibilità di reinserimento nel mondo imprenditoriale.
    L'articolo 4 della presente proposta di legge prevede la
  nullità del rapporto finanziario per la quota interesse,
  modificando a favore della vittima di usura l'articolo 1815
  del codice civile, e la possibilità di rivalsa per l'importo
  costituente interesse usuraio.
    Inoltre si considera la possibilità che la vittima possa
  fare ricorso al Fondo di solidarietà previsto dalla cosiddetta
  legge antiracket.  In attesa che la sentenza passi in giudicato
  si può procedere ad un'anticipazione, da restituire, degli
  interessi usurai secondo le disposizioni del decreto-legge 31
  dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 18 febbraio 1992, n. 172.
 
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