| 1. Il primo comma dell'articolo 644- bis del codice
penale è sostituito dal seguente:
"Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 644, si fa
dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri,
in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa
mobile, interessi usurari o altri vantaggi ingiusti da persona
che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, è
punito con una pena detentiva aumentata di un terzo rispetto a
quella prevista dall'articolo 644 e con la confisca dei beni
mobili e immobili per un valore pari al danno arrecato con il
reato alla persona offesa. La pena è aumentata da un terzo
alla metà se il soggetto ha già riportato condanna per uno dei
reati di cui agli articoli 416- bis e 629".
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