| 1. Dopo l'articolo 644- bis del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 644- ter. - (Usura esercitata da
associazione). - Quando più delitti d'usura
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sono compiuti da tre o più persone associate, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è
punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a cinque
anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione
non inferiore a tre anni".
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