| 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 644- bis del
codice penale, come modificato dall'articolo 2 della presente
legge, se sono convenuti interessi usurari, in deroga al
secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile, il
contratto è nullo e la parte lesa ha diritto alla ripetizione
delle somme già versate all'usuraio a titolo di interessi.
2. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, è inserito il seguente:
"Art. 6- bis. - (Anticipazione in seguito a
conferma di condanna pronunciata in primo grado). - 1. Nel
caso in cui intervenga in primo grado sentenza di condanna per
il reato di cui all'articolo 644 bis del codice penale,
la parte lesa esercente attività imprenditoriale e
professionale che abbia denunciato il reato ha la facoltà di
accedere ad una anticipazione del 50 per cento della somma
oggetto di restituzione, a condizione che l'importo venga
totalmente investito nell'attività imprenditoriale o
professionale.
2. Per l'anticipazione di cui al comma 1 si ricorre al
Fondo.
3. La somma anticipata deve essere restituita al Fondo se
risulta che la parte lesa, dopo la denuncia del fatto, abbia
fatto nuovamente ricorso a prestiti usurari.
4. Il comitato di cui all'articolo 5 definisce l'importo
soggetto ad anticipazione e determina le modalità di
restituzione dell'importo stesso da parte della persona
offesa".
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