| 1. La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli
644, 644- bis e 644- ter del codice penale importa
le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32- bis e
36 del codice penale.
2. All'articolo 32- quater del codice penale, dopo le
parole: "640, numero 1) del secondo comma," sono inserite le
seguenti: "644, 644- bis, 644- ter ".
| |