| Onorevoli Deputati! -- Il prezzo che viene pagato in
Italia per il consumo del gas metano è più alto che in
qualsiasi altro Paese; e questo non solo per il costo della
materia prima, ma soprattutto per il continuo aumento di
imposizioni fiscali (imposte, addizionali, eccetera), che in
pochi anni hanno fatto aumentare il peso dei tributi dal 16 al
45 per cento del costo totale.
Basti pensare che, mentre nel nostro Paese negli ultimi tre
anni le sole imposte sono cresciute del 300 per cento, lo
scorso anno in Germania il prezzo del gas metano
è diminuito del 22 per cento, in Belgio del 10 per cento ed
in Francia del 3 per cento.
Ma non tutto quello che siamo chiamati a pagare sembra
fondato su basi di legittimità e certezza.
Come è noto, la bolletta che ci viene recapitata per il
pagamento del gas metano è composta dalle seguenti voci di
spesa: consumo del gas, quota fissa, imposta di consumo ed
imposta regionale. Meno noto è invece il fatto che l'IVA che
viene addebitata (al 19 per cento per il riscaldamento ed al 9
per cento per uso domestico) colpisce non soltanto il consumo
vero e
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proprio e la quota fissa, ma anche le voci d'imposta: viene
applicata cioè un'imposta sull'imposta.
L'addebito dell'IVA anche sulle imposte appare del tutto
illegittimo. Infatti il decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA,
seguito da numerosi successivi provvedimenti di modifica ed
integrazione, all'articolo 1 definisce tassativamente ciò che
deve essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto e cioè:
"cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
nell'esercizio di imprese o nell'esecuzione di arti e
professioni".
Mentre all'articolo 4, quinto comma, viene fatto un preciso
riferimento all'erogazione del gas quale attività commerciale
rientrante nella più ampia categoria dell'ersercizio di
impresa, e pertanto soggetta
all'IVA, agli articoli 2 e 3 - che forniscono una minuta
elencazione di tutto ciò che può essere considerato "cessione
di beni" o "prestazione di servizi" - non è dato rinvenire
alcun cenno alle imposte che colpiscono detti beni o
servizi.
Inoltre l'applicazione dell'IVA sulle imposte sembra in
contrasto anche con l'articolo 23 della Costituzione, secondo
il quale nessuna prestazione patrimonale può esser imposta se
non in base alla legge.
Si ha pertanto ragione di ritenere opportuna la
presentazione di una proposta di legge al Parlamento, atta a
far chiarezza in materia, nel senso di escludere
dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto l'imposta
di consumo e l'imposta regionale relative al gas metano, così
come indicato nel testo allegato.
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