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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4350
DDL0333-0002
Progetto di legge Camera n. 333 - testo presentato - (DDL12-333)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C333. TESTIPDL
...C333.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC333 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il prezzo che viene pagato in
  Italia per il consumo del gas metano è più alto che in
  qualsiasi altro Paese; e questo non solo per il costo della
  materia prima, ma soprattutto per il continuo aumento di
  imposizioni fiscali (imposte, addizionali, eccetera), che in
  pochi anni hanno fatto aumentare il peso dei tributi dal 16 al
  45 per cento del costo totale.
    Basti pensare che, mentre nel nostro Paese negli ultimi tre
  anni le sole imposte sono cresciute del 300 per cento, lo
  scorso anno in Germania il prezzo del gas metano
  è diminuito del 22 per cento, in Belgio del 10 per cento ed
  in Francia del 3 per cento.
    Ma non tutto quello che siamo chiamati a pagare sembra
  fondato su basi di legittimità e certezza.
    Come è noto, la bolletta che ci viene recapitata per il
  pagamento del gas metano è composta dalle seguenti voci di
  spesa: consumo del gas, quota fissa, imposta di consumo ed
  imposta regionale.  Meno noto è invece il fatto che l'IVA che
  viene addebitata (al 19 per cento per il riscaldamento ed al 9
  per cento per uso domestico) colpisce non soltanto il consumo
  vero e
 
                               Pag. 2
 
  proprio e la quota fissa, ma anche le voci d'imposta: viene
  applicata cioè un'imposta sull'imposta.
    L'addebito dell'IVA anche sulle imposte appare del tutto
  illegittimo.  Infatti il decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA,
  seguito da numerosi successivi provvedimenti di modifica ed
  integrazione, all'articolo 1 definisce tassativamente ciò che
  deve essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto e cioè:
  "cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
  nell'esercizio di imprese o nell'esecuzione di arti e
  professioni".
    Mentre all'articolo 4, quinto comma, viene fatto un preciso
  riferimento all'erogazione del gas quale attività commerciale
  rientrante nella più ampia categoria dell'ersercizio di
  impresa, e pertanto soggetta
  all'IVA, agli articoli 2 e 3 - che forniscono una minuta
  elencazione di tutto ciò che può essere considerato "cessione
  di beni" o "prestazione di servizi" - non è dato rinvenire
  alcun cenno alle imposte che colpiscono detti beni o
  servizi.
    Inoltre l'applicazione dell'IVA sulle imposte sembra in
  contrasto anche con l'articolo 23 della Costituzione, secondo
  il quale nessuna prestazione patrimonale può esser imposta se
  non in base alla legge.
    Si ha pertanto ragione di ritenere opportuna la
  presentazione di una proposta di legge al Parlamento, atta a
  far chiarezza in materia, nel senso di escludere
  dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto l'imposta
  di consumo e l'imposta regionale relative al gas metano, così
  come indicato nel testo allegato.
 
DATA=940422 FASCID=DDL12-333 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0333 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=033300 00 FASCIDC=12DDL0333 SORTNAV=0033300 000 00000 ZZDDLC333 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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