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Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento in esame dà
finalmente esecuzione ad un pacchetto di interventi urgenti in
favore della regione Sardegna che attraversa una crisi molto
diffusa con contrazione dei livelli produttivi ed
occupazionali. Sarebbero certamente necessarie, a fronte della
complessità dei problemi che affliggono la Sardegna, misure
più ampie e radicali, così come del resto in altre zone del
Mezzogiorno. Nel breve periodo è comunque del tutto
condivisibile un provvedimento straordinario che appresti le
prime misure urgenti. Del resto, già lo Statuto speciale della
regione Sardegna, approvato con legge costituzionale, prevede
all'articolo 13 un piano per favorire la rinascita
economico-sociale dell'isola, disposto dallo Stato con il
concorso della regione. In passato, lo Stato è già
intervenuto, a partire dalle leggi 588 del 1962 e 268 del
1974. Tali leggi sono state successivamente prorogate e
rifinanziate, fino all'ultimo finanziamento intervenuto con la
legge n. 360 del 1991. Complessivamente, nel periodo che va
dal 1974 al 1990, sono stati stanziati a favore della regione
Sardegna 2.153,2 miliardi.
L'articolo 1 prevede che siano effettuati interventi
urgenti secondo un programma pluriennale formulato dalla
regione e successivamente approvato dal CIPE. Si tratta di una
procedura già collaudata in altri casi e che ha dato finora
buoni risultati; viene inoltre previsto un sistema di
contabilità speciale, che consentirà di rendere fruttiferi gli
stanziamenti non ancora utilizzati.
Il programma degli interventi deve avere come obiettivo
principale i settori della ricerca, della formazione, dei
servizi, delle infrastrutture e delle incentivazioni delle
attività produttive, anche attraverso il ricorso ad una serie
di agevolazioni, anche di nuovo tipo.
L'articolo 2 prevede, per quanto riguarda la Società
finanziaria industriale rinascita Sardegna s.p.a. (SFIRS), un
ampliamento delle competenze con specifico riguardo al settore
dell'agricoltura e dei servizi, oltre al tradizionale settore
industriale.
Con riferimento alla Società iniziative Sardegna s.p.a.
(INSAR), il medesimo articolo stabilisce l'attribuzione del
compito del collocamento dei lavoratori disoccupati in termini
più ampi rispetto al passato.
Inoltre, è previsto che la quota azionaria del Credito
industriale sardo (CIS), già detenuta dall'AGENSUD, sia
collocata sul mercato presso investitori istituzionali.
E' attribuita inoltre alla SOTACARBO la facoltà di
avvalersi dei fondi di cui al decreto stesso per l'attività di
sviluppo di tecnologie avanzate nell'utilizzazione del carbone
nell'area del Sulcis.
L'articolo 3 prevede invece interventi nel settore dei
trasporti promuovendo il loro coordinamento con il piano
regionale dei trasporti adottato dalla regione.
L'articolo 4 infine reca la clausola finanziaria che
prevede una spesa complessiva di 910 miliardi, con la
copertura nel triennio 1994-1996 a valere sul capitolo 9001
dello stato di previsione del ministero del tesoro.
Le modifiche apportate dalla Commissione al testo del
decreto-legge si ispirano, principalmente, all'esigenza di
contemperare, da un lato, la necessità di salvaguardare lo
sviluppo produttivo e l'occupazione e, dall'altro, la
necessità di tutelare le bellezze naturali che costituiscono
una delle più importanti risorse della regione.
Pertanto all'articolo 1, comma 6, lettera b), si è
ritenuto opportuno prevedere che gli interventi da realizzare
siano diretti anche alla riconversione delle attività
produttive, oltreché al loro ammodernamento,
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diversificazione e ampliamento; si è quindi ritenuto altresì
opportuno precisare, alla medesima lettera b), che la
promozione dello sviluppo delle attività produttive nel
settore energetico debba avvenire avendo riguardo alla
promozione di tecnologie pulite e innovative; inoltre al
medesimo comma, lettera d), la disposizione relativa
all'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze
dello sviluppo economico, con particolare riferimento al
settore dei trasporti, è stata integrata dalla previsione
secondo la quale il relativo intervento deve avvenire
compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio
naturale, principale risorsa economica e fonte di sviluppo
sostenibile per la Sardegna.
Infine, all'articolo 2, comma 1, si è ritenuto opportuno
prevedere, tra i soggetti beneficiari di agevolazioni della
regione, anche quelli che operano nel settore della
conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale,
per finalità scientifiche e turistico-ricreative.
Si è proceduto altresì ad alcune limitate modifiche di puro
coordinamento formale.
Tenuto conto dell'urgenza degli interventi previsti dal
decreto-legge in esame e del fatto che esso reitera un
precedente provvedimento, si invita l'Assemblea a convertire
il presente decreto-legge con le modifiche apportate dalla
Commissione nei tempi più rapidi possibili.
Nicola BONO, Relatore.
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