| 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) sono portate in deduzione dal reddito le spese
sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione o restauro
delle cose di interesse artistico e storico vincolate ai sensi
della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico.
2. Sono portate altresì in deduzione le erogazioni in
denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche,
di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che,
senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di
studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la
manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di
interesse artistico e storico indicate nell'articolo 1 della
legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le
erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed
esposizioni delle citate cose di interesse artistico e storico
che siano di rilevante interesse scientifico culturale e per
gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessarie.
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