| 1. Le motivazioni e gli stati di fatto che consentono al
privato di beneficiare delle deduzioni di cui all'articolo 1
della presente legge sono soggetti ai controlli ed alle
autorizzazioni di cui, rispettivamente, alle lettere o)
e p) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Pag. 4
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
| |